Nel sistema scolastico italiano operano oltre alle istituzioni gestite direttamente dallo stato, delle istituzioni non statali gestite da enti e privati in osservanza al principio della libertà educativa previsto dall’art. 33 della Costituzione.
La Costituzione, nel rispetto del diritto dovere dei genitori di istruire e educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, assegna alla repubblica il compito di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi al fine di garantire il diritto allo studio di tutti anche dei meno abbienti consentendo a chiunque, sulla base del principio della pluralità, di istituire scuole di vario tipo senza oneri per lo Stato.
Le istituzioni scolastiche non statali, gestite da enti o privati sia d’ispirazione religiosa sia laica, sono di due tipi: scuole paritarie di ogni ordine e grado, scuole non paritarie.
Le scuole paritarie, riconosciute dallo Stato ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000, svolgono un servizio pubblico attenendosi alle disposizioni generali dettate dallo Stato e contribuiscono a garantire il diritto allo studio degli studenti impegnandole ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni con disabilità e a contribuire a realizzare l’obbligo d’istruzione previsto dall’art. 34 della Costituzione. Le suddette scuole, in quanto riconosciute dallo Stato come istituzioni che svolgono un servizio pubblico, garantiscono con le stesse modalità:
• lo svolgimento degli esami di Stato;
• l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione;
• a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale dalle scuole statali.
Un’istituzione scolastica privata che voglia diventare paritaria deve avanzare richiesta agli USR entro il 31 marzo e avere i seguenti requisiti:
1) un PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
2) attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
3) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
4) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
5) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
6) l’applicazione delle norme vigenti in materia d’inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
7) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase d’istituzione di nuovi corsi completi, a iniziare dalla prima classe;
8) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
9) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante ,fermo restante che in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali.
Le scuole non paritarie iscritte in elenchi regionali, aggiornati ogni anno, di fatto contribuiscono a garantire l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, anche se non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale. Gli studenti che frequentano le scuole non paritarie al termine di ogni percorso scolastico o se dovessero decidere di continuare gli studi in una scuola statale o paritaria devono sostenere un esame d’idoneità.
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