Il personale docente non abilitato può essere ammesso all’insegnamento presso gli istituti paritari? Sì, a questo proposito, è utile richiamare la nota del 10 ottobre 2017 dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, il quale – dopo avere dato atto che la legge 62/2000, articolo 1, comma 4, prevede che la
parità sia riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso di determinati requisiti, si impegnano a reperire personale docente fornito del titolo di abilitazione – ammette tuttavia che: “Nonostante tale previsione, in occasione della presentazione delle istanze di riconoscimento della parità per l’a.s. 2017/18 è emersa nuovamente la difficoltà delle
scuole di prossima apertura di reperire personale docente
abilitato. Anche le scuole già funzionanti come paritarie manifestano da tempo crescenti difficoltà ad adempiere a tale prescrizione normativa”.
Nota MIUR Prot. N. 15627 Del 10.10.2017
L’Usr Toscana ha deciso, in attesa di chiarimenti ministeriali,
di limitarsi a chiedere – alle scuole che risultassero non avere docenti abilitati – di giustificare le modalità con le quali è stata condotta la ricerca di personale dotato dei requisiti previsti e le ragioni di forza maggiore che ne hanno impedito il reperimento. È
quindi chiaro che, in mancanza di personale abilitato disponibile, è consentita l’assunzione di personale non abilitato, come peraltro avviene anche nello Stato.
L’Ufficio scolastico toscano fa notare, inoltre, la discriminazione fra statali e paritarie, con quest’ultime che non possono assolutamente far ricorso a docenti non abilitati, mentre le scuole statali possono – a determinate condizioni – attingere a personale non abilitato.
Un provvedimento che fa discutere e crea un precedente con gli uffici scolastici d’Italia che potrebbero prendere spunto dai colleghi toscani.