Inizia un nuovo anno scolastico per migliaia di studenti impegnati nei corsi di studi nelle scuole italiane.
Le scuole possono essere pubbliche o private.
Le scuole pubbliche si chiamano anche statali, in quanto istituite dal Ministero dell’Istruzione. Invece, le scuole private, sono quelle scuole che non appartengono al Paese.
L’articolo 33 della Costituzione consente a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione. Tali scuole, definite non statali, possono essere:
C’è molta confusione in merito ai vari concetti, nonostante una legge, la n.62/2000, che regolamenta l’istituzione delle scuole paritarie all’interno del sistema pubblico.
La legge ha stabilito (al comma 7 dell’articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie.
Scuole paritarie
Le scuole paritarie sono scuole non statali, pubbliche o private che, in base ai requisiti previsti dalla legge 62/2000, hanno richiesto e ottenuto dal Ministero (ora dall’Ufficio scolastico regionale) la parità e, pertanto, possono rilasciare titoli di studio come le scuole statali.
Condizione essenziale per conseguire la parità è quella di conformarsi agli ordinamenti scolastici vigenti.
Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Pertanto, il riconoscimento della parità garantisce:
Una scuola paritaria sebbene sia privata, può rilasciare diplomi validi, grazie al fatto che tale scuola si sottopone istituzionalmente ai programmi e alle norme del Miur.
Scuole non paritarie
Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.
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