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Se a scuola gli alunni subiscono danni, la responsabilità è dell’insegnante, tranne che…

Diverse condanne subite dagli insegnanti hanno il loro fondamento sulla normativa in vigore (gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza). Gli articoli 2047 e 2048 c.c., in particolare, disciplinano la responsabilità per il risarcimento del danno causato dai minori capaci o meno di intendere e di volere.
E negli anni passati, diverse sentenze della Cassazione hanno contribuito ad appesantire la posizione del docente.
Ricordiamo la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 260/1972, che dichiara il docente responsabile, sia che lo studente procuri danno ad altri sia che li procuri a se stesso, oppure quella della Cassazione Sez. III del 5/9/1986 n. 5424 che dichiara responsabile l’insegnante che attua disposizioni sollecitate dai genitori degli studenti, quando questi ultimi vengano a trovarsi in situazioni di possibile pericolo e della Cassazione Civ. Sez. III 13/5/1995 n. 5268 che obbliga l’insegnante al risarcimento nel caso che lo studente procuri danno ad altri.
Con la sentenza della Cassazione depositata il 27 giugno 2002, che riportiamo integralmente, viene fatta chiarezza sui limiti della responsabilità del docente.
Che può farsi risalire alla responsabilità aquiliana, cioè alla responsabilità extracontrattuale (definita in epoca classica mediante la Lex Aquilia, dal nome del giureconsulto Aquilius Gallus III a. C.) derivante dalla violazione, dolosa o colposa, di un diritto assoluto (alla vita, all’integrità fisica, alla proprietà, ecc.).
In sintesi, la sentenza stabilisce che se l’alunno si fa male in classe da solo, la responsabilità è sicuramente dell’insegnante, se questi non è presente al fatto.
Mentre, se il danno si verifica in presenza dell’insegnante, la famiglia dello studente non ha alcun diritto di rivalsa.
Ma se l’alunno fa male ad un compagno, l’insegnante, seppur presente, viene chiamato in causa e deve rispondere dei danni, a meno che non riesca a dimostrare di non aver potuto impedire l’evento dannoso. Più precisamente, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Deve dimostrare che l’evento non era prevedibile, perché improvviso e di conseguenza non evitabile.
Se era assente, deve provare che l’attività degli alunni non implicava alcun rischio, tenuto conto dell’età e della maturità degli stessi e che comunque l’assenza era giustificata ed era stata predisposta la sostituzione con altra persona qualificata.
In caso di condanna, comunque, è l’Amministrazione scolastica che anticipa la somma dovuta per risarcire lo studente e, se provata la colpa grave o il dolo del docente, compete alla Corte dei Conti rivalersi su quest’ultimo.

Santi Coniglio

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