Lo sciopero degli studenti del 13 ottobre 2017 sull’alternanza scuola lavoro, ha visto scuole che hanno obbligato i docenti al loro orario di servizio e scuole che si sono regolate diversamente.
In alcune scuole il Ds ha mandato, su loro richiesta, a casa gli insegnanti chiedendo il recupero delle ore di servizio non svolte a causa dello sciopero. In altre scuole il Ds ha invece obbligato i docenti a permanere a scuola per tutto il proprio orario di servizio anche senza le classi.
Infine ci sono stati dei casi in cui i Dirigenti hanno fatto un monitoraggio interno delle classi presenti e di quelle assenti hanno disposto le eventuali sostituzioni da fare per garantire il servizio della giornata e quindi hanno lasciato liberi i docenti che non avendo alunni presenti e non essendo impegnati a supplire altri colleghi non avevo motivo di restare a scuola.
Qual è l’obbligo di servizio del docente che si ritrova le classi senza alunni a causa di uno sciopero degli studenti?
Il docente in servizio constatata l’impossibilità di effettuare la sua ora di lezione per uno sciopero di tutti gli alunni della classe, dopo aver registrato in tempo reale le assenze degli studenti, si dovrebbe accertare che non gli siano state assegnate supplenze da fare per la sostituzione dei colleghi assenti, se non ha avuto assegnate ore di supplenza corrispondenti al suo orario di servizio e gli alunni delle ore successive alla prima sono tutti assenti, non avendo altri obblighi per quella mattinata di servizio, potrebbe anche decidere, legittimamente, di uscire da scuola o nel caso dell’assenza degli alunni di una sola classe di assentarsi temporaneamente da scuola per poi rientrare a svolgere le ore di servizio successive.
Lo stesso caso dello sciopero di tutti gli alunni di una classe, vale anche se la classe è assente per un viaggio di Istruzione, una visita guidata, qualsiasi altra attività extrascolastica come per esempio l’alternanza scuola lavoro, oppure qualsiasi altra circostanza che impedisca agli alunni di essere presenti a scuola.
Il docente non deve recuperare le ore non svolte a causa di impossibilità oggettiva
Per tutti i casi sopra descritti il docente si avvale dell’art. 1256 del Codice Civile in cui è scritto: “Il prestatore di lavoro è liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile”, proprio per tale motivo le ore non svolte dal docente per mancanza degli alunni e assegnazione di supplenza dei colleghi assenti, non sono più recuperabili in altri giorni lavorativi.