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Se il personale Ata non si può sostituire, si può configurare l’interruzione di pubblico servizio?

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In alcuni casi l’impossibilità di poter sostituire il personale ATA assente a vario titolo, per brevi periodi, può comportare altre responsabilità per il Dirigente scolastico.

Come riportato dalla circolare 4050 del 5 aprile emessa dall’USR Emilia Romagna, numerosi Dirigenti scolastici e DSGA hanno segnalato la gravità della situazione, causata dalla limitazione normativa contenuta nell’art. l, comma 332, della Legge 190/2014, con riferimento non solo ai collaboratori scolastici, ma anche ai profili professionali dell’assistente amministrativo e dell’assistente tecnico. Sono state rappresentate, al riguardo, in alcune situazioni, ricadute negative sulla qualità dell’azione amministrativa e sull’organizzazione della didattica.

In particolare, sono state evidenziate gravi difficoltà nelle segreterie in cui, per assenze a vario titolo (maternità, congedi straordinari, gravi patologie, aspettative, inidoneità temporanee), non potendo sostituire il personale in forza della citata disposizione legislativa, accade che il numero di personale di fatto presente sia di molto inferiore al parametro di riferimento (l’organico di diritto). Anche l’assenza dell’assistente tecnico determina numerosi problemi e, nel caso di dipendente unico nel profilo professionale interessato, si arriva alla sospensione dell’attività didattico-Iaboratoriale. Notevoli sono, inoltre, le ripercussioni che in questo caso si possono avere con riguardo alla sicurezza dei laboratori.

 

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In pratica, in alcune situazioni, può accadere che, a causa dell’impossibilità di sostituire il personale assente, risultino pregiudicate la funzionalità degli uffici e l’efficienza dei servizi, venendo meno il fondamentale supporto amministrativo, contabile e organizzativo alla dirigenza, al personale docente, agli studenti e alle loro famiglie.

Con riferimento al profilo dei collaboratori scolastici, la nota ministeriale prot. 2116 del 30/09/2015, pur non derogando al divieto delle supplenze brevi, attribuisce al dirigente scolastico la responsabile valutazione di situazioni urgenti “non diversamente rimediabili” e la conseguente decisione della nomina del supplente.

Le valutazioni che la dirigenza scolastica è chiamata ad effettuare, per l’USR si fondano sul bilanciamento di almeno due interessi entrambi essenziali:

  • la sostituzione del personale comporta un maggior onere per le finanze pubbliche;
  • la mancata sostituzione, in qualche caso, può impedire il perseguimento della piena attuazione dei principi, costituzionalmente garantiti, del diritto allo studio nonché della continuità, dell’ efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, con conseguente rischio di discontinuità, errori e persino di interruzione del servizio pubblico.

Anche diverse sentenze della Cassazione e della Corte dei conti, riportate dalla circolare in commento, evidenziano l’importanza del buon andamento dell’amministrazione e, con riferimento alle scuole, la necessità di contemperare gli interessi finanziari alla riduzione della spesa pubblico con oltre situazioni soggettive costituzionalmente, comunitariamente e convenzionalmente rilevanti”.

Sulla base di queste premesse, dunque, “laddove – nonostante il ricorso ad accordi di rete tra istituzioni scolastiche, a strategie di impiego flessibile del personale in servizio, agli istituti contrattualmente previsti (es. art. 57 del CCNL – collaborazioni plurime), nonché ad ogni possibile e legittimo diverso intervento organizzativo – permangano ostacoli concreti, specifici e oggettivi alla continuità dell’azione amministrativa, intesa nella sua effettività come rinvenibile nelle sentenze citate, è parere dello scrivente Ufficio che le SS.LL siano chiamate a porre in essere tutte le opportune valutazioni connesse all’esercizio del potere organizzativo e gestionale proprio della dirigenza scolastica, tenendo conto del bilanciamento degli interessi richiamati, alla luce delle considerazioni sinteticamente esposte”.

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