Sulla norma legislativa riferita ai procedimenti disciplinari che si attuano anche contro i docenti e il personale scolastico, ci sono state delle cospicue modifiche ai sensi del d.lgs. 75/2017.
NORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
È utile ricordare che con il d.lgs. n.75 del 25 maggio 2017 al capo VII ci sono 6 articoli (dal n.12 al n. 17) che modificano l’articolo 55, il 55 bis, il 55 ter, il 55 quater, il 55 quinquies e il 55 sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. In buona sostanza la materia disciplinare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, compresi i docenti e il personale scolastico, è stata modificata dalla suddetta disposizione di legge.
Nell’art.13 delle nuove norme sui provvedimenti disciplinari è specificato che per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.
IL CASO DELL’ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI UN DOCENTE
Ci è stato segnalato, dall’UNAMS-SCUOLA FGU, il caso di un docente della provincia di Bari a cui era stato avviato un procedimento di natura disciplinare dall’USR Puglia Ambito territoriale di Bari, per cui, grazie all’intervento degli uffici legali della FGU, eccependo sulla tardività dei tempi previsti dalla norma e sulla mancanza degli atti testimoniali, il procedimento ha visto la totale archiviazione.
I motivi dell’archiviazione del caso del docente di Bari sono principalmente due. Il primo è riferibile al mancato rispetto dei tempi di comunicazione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 75/2017 che prevede, come ben noto, espressamente la perentorietà dei termini della contestazione e della conclusione del procedimento. Nel caso specifico il dirigente scolastico direttamente interessato ha trasmesso in data 27/1/2018 relazione inerente al competente Ufficio disciplina che la riceveva in data 28/01/2018 acquisendola al protocollo; Orbene, la stessa contestazione disciplinare risultava pervenuta allo docente il 06/03/2018 ben oltre i termini perentori dei 30 giorni dalla piena conoscenza dei fatti da parte del responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. Già il ritardo di una settimana rispetto ai tempi definiti per legge avrebbe reso nullo l’atto del procedimento disciplinare.
Il secondo motivo dell’archiviazione del procedimento disciplinare richiesto dal DS, sta nel fatto che lo stesso Dirigente Scolastico ha commesso l’errore di non allegare al fascicolo dei fatti contestati tutti gli atti delle deposizioni testimoniali di terzi relativamente a dichiarazioni e prove raccolte.
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