la Cassazione con una sentenza depositata nei giorni scorsi ha accolto il ricorso del procuratore della Corte d’Appello di Catanzaro contro l’assoluzione di una coppia i cui figli non avevano frequentato le scuole elementari nell’anno 2010-2011.
I Supremi giudici sottolineano che la “colpa” dei genitori, per l’abbandono scolastico dei figli, può essere esclusa solo quando emergono elementi «che rendono inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione».
Come, ad esempio, «la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; lo stato di salute dell’alunno, la disagiata distanza tra scuola e abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche della famiglia non consentono l’utilizzo dei mezzi privati».
Infine la Suprema Corte – nella sentenza 47110 – ricorda che costituisce causa di non punibilità di padre e madre anche «il rifiuto volontario, categorico e assoluto, del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali».
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