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Se la figlia lascia la scuola i genitori non hanno colpa

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 1363/2016 ha annullato, perché il fatto non sussiste, quanto disposto dal giudice di pace che aveva condannato dei genitori alla pena di 30,00 euro di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all’art. 731 c.p. e cioè “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori”

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La corte chiarisce, spiega lo Studio Cataldi, che la norma “si limita a sanzionare l’inosservanza dell’obbligo, correlato alla legislazione vigente al momento della emanazione del codice penale, di impartire ai minori l’istruzione elementare”.

L’evoluzione normativa relativa all’istruzione obbligatoria ha visto elevarsi la soglia della scolarizzazione, tuttavia nessuna normativa ha contestualmente “introdotto una sanzione penale per l’inadempienza dello obbligo scolastico oltre la scuola media secondaria di primo grado; né una tale estensione può essere fatta dall’interprete perché si tradurrebbe in una inammissibile interpretazione analogica in malam partem”

L’articolo 731 cod. pen., quindi, punisce sia l’inosservanza dell’obbligo scolastico elementare che quello medio inferiore “ma non perché si tratti di una norma in bianco, ma perché il legislatore con la L. n. 1859 del 1962, art. 8 è intervenuto modificando il precetto di cui all’art. 731 c.p. ed estendendo la sanzione anche all’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore”.

Nel caso esaminato risulta che la minore ha omesso di frequentare la scuola media superiore, pertanto si deve concludere che il fatto per cui è processo non sussiste.

Pasquale Almirante

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