Categorie: Formazione iniziale

Se la formazione professionale di docente è acquisita in Spagna

Il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, è disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE.

Il decreto prevede che lo “Stato membro d’origine” sia lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali.

I riconoscimenti della professione di docente non sono coperti dal regime del “riconoscimento automatico” ma da quello del “Sistema Generale”, che prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.

Fatte queste premesse, il Miur ha fornito importanti chiarimenti in merito alle formazioni professionali di “Master de Profesorado”, con particolare riferimento alle formazioni professionali offerte in modalità e-Iearning da Università spagnole. Molti di questi Master realizzano il “practicum”, vale a dire il tirocinio esterno previsto dal percorso formativo spagnolo, interamente presso istituzioni scolastiche italiane statali o paritarie. E addirittura spesso gli esami finali che dovrebbero, per normativa spagnola, svolgersi presso le Università spagnole coinvolte, si effettuano invece in Italia.

A tale proposito il Miur ha chiarito di non avere mai stipulato convenzioni con il Ministero dell’Educazione spagnolo, o con le Università straniere o con altri Enti che possano legittimare tirocini formativi svolti in Italia. Peraltro, il “Master de Profesorado” rappresenta un segmento terminale della formazione che ha come finalità l’acquisizione della professione di docente in Spagna e non in Italia.

Ne consegue che le formazioni professionali di “Master de Profesorado” così conseguite, anche nei casi siano regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione ai fini del riconoscimento della professione di docente nel nostro Paese. E i Dirigenti scolastici non dovranno sottoscrivere convenzioni o comunque permettere lo svolgimento di tirocini per il completamento di formazioni professionali appartenenti ad ordinamenti scolastici di altri Paesi.

Lara La Gatta

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