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Se la scuola cessa il suo funzionamento che fine fanno i docenti?

Bisogna sapere che in casi di dimensionamento della rete scolastica, i docenti vengono trasferiti ai sensi dell’art.18 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/2018.

Tale norma contrattuale si riferisce in particolar modo all’individuazione del docente soprannumerario conseguentemente al dimensionamento della rete scolastica.

Nel caso di unificazioni di due o più scuole secondarie di uguale o di diverso ordine o grado, se le istituzioni sono dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, si darà luogo ad un unico organico dell’autonomia ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto; se invece le istituzioni sono di diverso grado e non possono realizzare un unico organico dell’autonomia, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

Nella scuola primaria e dell’infanzia, nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto. Nel caso invece che accada che singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. In tal caso prima delle operazioni di mobilità sarà l’ufficio scolastico provinciale a assegnare, sulla base della suddetta opzione, la titolarità dei docenti. Soltanto dopo questa operazione sarà fatta la graduatoria interna d’Istituto per individuare gli eventuali soprannumerari. I docenti che non hanno optato per l’istituto di confluenza, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento.

Invece con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento. Da tale graduatoria si individuano i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento.

Per conoscere nei particolari tutti i casi relativi all’individuazione dei perdenti posto in caso di dimensionamento, si consiglia di leggere attentamente l’art.18 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/2018

Lucio Ficara

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