C’è un certo disorientamento tecnico su alcune procedure operative per l’assegnazione dei posti banditi con il DDG 24 settembre 2012. La domanda che proviene da alcuni uffici scolastici territoriali, inviata anche via posta elettronica al Miur, è quella di conoscere a chi dovranno essere attribuite le cattedre bandite a concorso di quelle classi di concorso per cui non saranno pubblicate, entro il 31 agosto 2013, le graduatorie definitive dei vincitori del concorso.
Cerchiamo di fare chiarezza, per quanto sia possibile, sulla vicenda. Il Miur chiarisce che le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti. Per le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell’anno 1990), ai sensi dell’art. 1 comma 4, della legge 124/1999.
Da altri chiarimenti riservati tra gli uffici competenti in materia di nomine in ruolo, emerge che le uniche graduatorie valide per l’assunzione dei posti banditi con l’ultimo concorso sono quelle previste dal DDG 24 settembre 2012. Solamente per le classi di concorso non bandite nell’ultimo concorso a cattedra, rimangono valide le graduatorie degli anni 1999 o in casi estremi 1990. Il Miur ufficializza anche che il Decreto che individua i vincitori del Concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2013 nel limite massimo dei posti messi a concorso.
Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, la differenza va assegnata alle graduatorie ad esaurimento. Le graduatorie di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, non rese definitive entro il 31 agosto 2013, verranno utilizzate per le immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.
Alla domanda posta ufficiosamente al Miur, su come comportarsi per le cattedre non assegnabili a causa della mancanza delle graduatorie definitive del concorso bandito DDG 24 settembre 2012, arriva una risposta ancora ufficiosa, ma che dovrebbe presto prendere forma ufficiale. Le cattedre su citate, in alcun modo potranno essere assegnate ai ruoli tramite graduatorie concorsuali del 1999 o 1990 (perché queste sarebbero decadute con la pubblicazione del DDG 82), ma verranno assegnate per un anno scolastico alle supplenze annuali.
Questa ipotesi che ripetiamo non è ufficiale, trova la contrarietà evidente di alcuni sindacati, che vorrebbero o l’immissione in ruolo dalle vecchie graduatorie o in alternativa l’accantonamento dei posti da assegnare giuridicamente non appena verranno pubblicate le graduatorie definitive dell’ultimo concorso a cattedra. Alcuni sindacati sostengono di avere avuto rassicurazioni ministeriali in questa direzione.
Si tratta di due diverse ipotesi, che evidenziano uno stato di incertezza operativa da parte degli uffici scolastici territoriali che attendono già da domani indicazioni ufficiali da seguire, per evitare ricorsi e strascichi giudiziari. Quello che accadrà lo vedremo nei prossimi giorni, visto che ormai il 31 agosto, data oltre il quale non si possono fare operazioni di immissioni in ruolo, è alle porte.
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