Per molti docenti, l’ordine di servizio rappresenta un vero e proprio spauracchio, rispetto al quale ogni lamentela deve essere accantonata.
Nell’attuale sistema contrattualizzato, l’ordine di servizio non rappresenta altro che una disposizione scritta impartita dal “datore di lavoro” pubblico.
Può considerarsi ordine di servizio anche una convocazione del collegio docenti pubblicata sul sito istituzionale della scuola, quindi non necessariamente rivolta al singolo docente.
Così come “ordine di servizio” potrebbe essere una nomina per accompagnare gli alunni alle visite didattiche o ai viaggi d’istruzione.
Con l’ordine di servizio, il docente si assume le responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza non solo nei locali scolastici e per tutta la durata dell’incarico.
Chiariamo subito che non sempre bisogna considerare l’ordine di servizio un’imposizione o qualcosa di negativo.
Per tornare all’esempio precedente, con un ordine di servizio, nessuno potrà mai contestare al docente di aver portato gli alunni fuori dalla scuola senza permesso, essendo stato lo stesso DS a disporre l’uscita, come dimostra l’ordine di servizio.
Oppure, quando un docente in compresenza viene chiamato per una sostituzione, se si verifica qualcosa nella sua classe di titolarità, il docente potrà facilmente dimostrare di essere esente da responsabilità perché impegnato – per ordine del DS – in altra classe (per queste ragioni, è bene che le sostituzioni vengano disposte per iscritto e non oralmente).
Va chiarito che il docente che riceva un ordine di servizio che non ritiene legittimo (ad esempio, viene chiamato a fare una supplenza al di fuori del proprio orario curriculare, senza averne dato la disponibilità) non è obbligato ad eseguirlo.
Si tratta di una regola che esiste già dal lontano 1957, inserita nel Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato, rubricata “Limiti al dovere verso il superiore”.
Secondo tale disposizione, “l’impiegato al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza scritta al proprio superiore, dichiarandone le ragioni”.
La proposizione di tale atto di rimostranza esonera il dipendente dall’obbligo di eseguire l’ordine del suo superiore.
Il quale- qualora reiterasse per iscritto l’ordine illegittimo -se ne assumerà l’intera responsabilità.
Per esempio, se mi dicono di lasciare la classe scoperta per andare in presidenza mentre sto facendo lezione, potrei certamente rifiutarmi.
Se il DS dovesse rinnovare per iscritto tale ordine, si assumerà la responsabilità di quello che dovesse accadere in classe durante la mia assenza.
Va inoltre ricordato che: ”L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.
Certamente.
L’art. 142 del CCNL 2002/2005, nel riordinare la normativa vigente, ha espressamente confermato tale disposizione.
Con riguardo al personale Ata, la norma citata è stata trasfusa nell’art. 92 del CCNL 2006/09.
Se si riceve un ordine di servizio illegittimo (es. supplenza al di fuori del proprio orario di servizio), è possibile farne rimostranza scritta (ovviamente debitamente protocollata o trasmessa alla scuola a mezzo fax o pec).
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