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Se un terzo dei docenti chiede un Collegio, il Dirigente scolastico lo deve concedere

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Ci vengono segnalate da parte di alcuni docenti, troppo spesso, situazioni anomale che accadono in talune scuole. Sembrano racconti surreali, che se fossero confermati come dato veramente reale, darebbero l’idea che il rispetto della legislazione scolastica è completamente superato dal libero arbitrio e dall’eccesso di autoritarismo.

Una nostra lettrice ci chiede: “Vorrei sapere se un dirigente scolastico può rifiutarsi di accogliere la richiesta fatta da quasi tutti i docenti della scuola di fare un collegio straordinario su un preciso o.d.g., solo perché nella richiesta erano state indicate le date possibili per il suo svolgimento”. Noi rispondiamo che il dirigente scolastico non può ignorare la richiesta fatta da almeno un terzo dei docenti della scuola richiedenti un Collegio straordinario. La scusante delle date proposte, come motivazione di un diniego a svolgere il Collegio, ci sembra proprio non reggere. Vediamo cosa dice il Testo Unico riguardo la norma specifica sulla convocazione dei Collegi dei docenti. Riportiamo quanto scritto nell’art.7 comma 4 del d.lgs. 297/94: “Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre”. Pare evidente che il DS, non possa ignorare la richiesta, ma al contrario, a seconda dell’urgenza dell’o.d.g., dovrebbe affrettarsi ad emanare la circolare di convocazione del Collegio dei docenti.

Altre due nostre lettrici calabresi chi chiedono: “Il mio dirigente scolastico ha indetto un Collegio dei docenti, su richiesta specifica di un collaboratore scolastico, e, in sede di Collegio, ha fatto intervenire il collaboratore scolastico per oltre 20 minuti su questioni legate al lavoro degli stessi collaboratori scolastici e alle relazioni che questi hanno con i docenti. Quanto suddetto è legittimo?”. La domanda posta dalle due docenti è surreale. Cosa c’entra un collaboratore scolastico con un Collegio dei docenti? Il Ds in questione non può non sapere che l’art.7 comma 1 del d.lgs. 297/94 specifica che “il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2”.

Infine un’altra nostra lettrice ci scrive chiedendo: “È normale che la mia DS, in una scuola primaria, ci dà da fare dei lavori a casa per la programmazione didattica e poi interroga i docenti su tali consegne per vedere se sono state espletate?”. A noi pare una domanda che può avere una sola risposta: “ I docenti non sono studenti e i Presidi non sono professori, forse qualcosa in quella scuola non funziona per il verso giusto”.