Se una scuola ha il certificato di agibilità, non va chiusa

Il fatto che un dirigente scolastico decida di chiudere una scuola pur a fronte di documentazione prodotta dagli uffici tecnici comunali che dimostra l’agibilità dei locali scolastici. apre il fronte dei commenti sulle buone pratiche da adottare in caso di sicurezza strutturale degli edifici scolastici.

In questo caso il responsabile della sicurezza dell’istituzione scolastica ha suggerito al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di non far rientrare i bambini a scuola, con il conseguente provvedimento di chiusura della scuola. Il punto centrale della vicenda è quello basato sul fatto che l’agibilità dei locali scolastici non va dimostrata, ma va certificata nero su bianco attraverso una precisa procedura,. La domanda principale è la seguente: la scuola dell’infanzia di Banchette possiede il certificato di agibilità? Ovvero la struttura dell’edificio scolastico è stata collaudata?

Il certificato di agibilità, previsto dall’articolo 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) “attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. L’agibilità dei locali scolastici così come quelli di ogni altro edificio, deve seguire il seguente iter:

  • Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652.

Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

  1. per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

  2. per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

La documentazione da allegare alla domanda è prescritta all’art. 25 del DPR 380/2001. Quindi se una scuola possiede il certificato di agibilità, in base ad un precedente collaudo statico, non va chiusa. Nel caso in cui si verifichino danni strutturali all’edificio, si devono richiedere gli interventi di ristrutturazione , anche parziali, con il dovuto collaudo statico e la nuova certificazione di agibilità.

Aldo Domenico Ficara

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