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Secondo periodo di prova docenti: il Dirigente può richiedere la visita ispettiva

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Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

A prevederlo è l’art. 14, comma 4, del D.M. 850/15, concernente la verifica del secondo periodo di formazione e prova del personale docente.

Infatti, in caso di giudizio sfavorevole del primo periodo di prova, il dirigente scolastico, con provvedimento motivato, può ammettere la ripetizione del periodo di formazione e di prova. Nel provvedimento, dovranno essere indicati gli elementi di criticità e le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

 

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Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 14, nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:

  1. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
  2. il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, come già, detto, in quelle situazioni di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico deve prontamente richiedere apposita visita ispettiva.

 

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