Intanto, tiene a sottolineare il sindacato, il tema della chiusura temporanea delle sedi scolastiche, quando ha ripercussioni sul rapporto di lavoro intercorrente con i lavoratori, trova risposta nei principi giuridici contrattuali. Quindi è nel contratto di lavoro che il personale può trovare tutte le risposte al suo corretto rapporto con l’istituzione scolastica dove lavora.
Una delle domande più frequenti e che dunque crea incertezza è la seguente:”In occasione delle prossime elezioni, essendo il nostro plesso sede di seggio elettorale, può il Dirigente Scolastico utilizzarci in un altro plesso della stessa istituzione scolastica?”. La risposta dice Gilda è inequivocabile:no!
“In tale occasione infatti le lezioni vengono sospese e i docenti assegnati ai plessi sedi di seggio elettorale non prestano la loro attività didattica. Conseguentemente non si ravvisa la necessità di spostare altrove il personale docente per utilizzarlo in altri plessi o sedi o in sostituzione di colleghi assenti; anzi, un provvedimento in tal senso sarebbe illegittimo e perciò stesso impugnabile”.
Si ricorda infatti che la chiusura temporanea delle istituzioni scolastiche e/o di plessi singoli appartenenti alle medesime è da considerarsi causa di forza maggiore e le assenze così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, non imputabile ai docenti.
Essendo il rapporto di lavoro del Comparto Scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l´art. 1256 del Codice civile, laddove recita che: “L´obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l´impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell´adempimento”.
Tali assenze non sono ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi non possono nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.
Né vanno globalmente recuperati i giorni di lezione perduti per tali cause esterne (al pari di nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.). L´anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione previsti dall´art. 74 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994. I dirigenti scolastici procedonospesso e volentieri a convocare consigli d´ istituto e/o collegi docenti per deliberare in merito al recupero dei giorni di chiusura della scuola per motivi di forza maggiore e, di conseguenza, per modificare le delibere relative alla durata dell´anno scolastico, ma, allo stato, dalla normativa vigente non risulta per tali casi alcun obbligo a provvedere in tal senso”.
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