Segnalazioni di Dsa negli anni terminali del primo e secondo ciclo d’istruzione
Con la C.M. n. 8 del 6 marzo scorso che ha trasmesso la Direttiva 27 dicembre 2012 riguardante gli “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” il Miur ha dettato istruzioni alla scuole su diversi aspetti riguardanti l’integrazione scolastica degli alunni e studenti con Bes, tra cui sono ricompresi anche i bambini e ragazzi con segnalazioni di Disturbi specifici dell’apprendimento.
Con riferimento particolare a questi casi, l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna ha richiamato le indicazioni riguardanti le segnalazioni di Dsa rilasciate per la prima volta ad alunni delle classi terminali del primo e del secondo ciclo di istruzione.
La C.M. prevede che “negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)”.
Ne consegue – chiarisce l’U.S.R. – che i Dirigenti scolastici non potranno accogliere segnalazioni di Dsa per alunni della terza classe della scuola secondaria di I grado e della quinta della scuola secondaria di II grado se pervenute dopo il 31 marzo.