Personale

Sentenza di Appello, riconosciuti scatti di anzianità a un ricercatore precario

Interessante sentenza della Corte di Appello di Catanzaro sezione lavoro. Un ricercatore del CNR con contratto a tempo determinato che non aveva avuto riconosciuti gli scatti di anzianità, si rivolge al Giudice del lavoro ed ottiene tale riconoscimento.

ESITO DEL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DI PRIME CURE

Il ricercatore aveva ricorso, tramite la Flc Cgil di Cosenza e il suo legale Avv. Maria Valentina Ricca, al tribunale del lavoro di Cosenza chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo inquadramento nella fascia stipendiale maturata nel profilo professionale di appartenenza considerando il periodo di lavoro precedente alla sua stabilizzazione disposta ex art.1, comma 519, legge 296/06, con condanna del CNR a corrispondergli le differenze retributive maturare e maturande.

Il CNR da parte sua chiedeva al giudice del lavoro di Cosenza il rigetto dell’istanza e in via subordinata che l’accertamento fosse limitato al riconoscimento dell’anzianità giuridica relativa al servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione di ogni altra pretesa economica precedente le verifiche per il passaggio di fascia previste dal CCNL.

Il Giudice del lavoro di Cosenza con atto n.542/2014 del 18 febbraio 2014 rigetta la richiesta del ricercatore perché lo stesso non aveva provato di avere prestato servizio con le stesse mansioni dei ricercatori assunti a tempo indeterminato.

ESITO DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, RIBALTA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Il ricercatore consigliato dal suo legale, l’avv. Maria Valentina Ricca, non si dà per vinto e ricorre in appello sostenendo di avere specificato che svolgeva identiche mansioni dei ricercatori assunti a tempo indeterminato.

Ebbene questa volta la Corte di Appello di Catanzaro accoglie il ricorso riconoscendo che il giudice di primo grado è incorso in errore. Nella sentenza ( Sentenza n.1915/2017      4 dicembre 2017)  i giudici affermano che il contratto a tempo indeterminato dell’appellante nonostante abbia identità di mansioni con quanto svolto da precario, costituisce una vera e propria assunzione ex novo, ma la pregressa attività lavorativa, come stabilito dalla clausola 4 della direttiva europea 1999/70, assume la sua rilevanza per quanto attiene il riconoscimento degli scatti di anzianità.

Quindi la Corte d’Appello della sezione del lavoro di Catanzaro dichiara il diritto del ricorrente ad avere il computo ai fini dell’anzianità del servizio prestato come precario dal 2004 e condanna il CNR a pagare le spese legali dei due gradi di giudizio.

Lucio Ficara

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