Arriva la sentenza su un caso, sollevato nel giugno 2014 da La Tecnica della Scuola. Si tratta della storia di una docente a cui veniva negato, dall’ufficio scolastico di Reggio Calabria, il diritto di precedenza per assistenza al genitore gravemente malato. Noi ci eravamo subito espressi sul fatto che l’ATP calabrese stesse prendendo un clamoroso abbaglio.
La nostra rivista il 27 giugno 2014, in ragione del caso di una docente a cui veniva negata la precedenza ai sensi dell’art.7 punto V del CCNI mobilità del 26 febbraio 2014, scriveva l’articolo dal titolo “Mobilità e legge 104: attenzione alla corretta applicazione”.
L’ Ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria con leggerezza considerava non valida la richiesta di precedenza di una docente che assisteva in via esclusiva e continuativa la propria madre che godeva della legge 104 art.3 comma 3 e che quindi versava in uno stato di assoluta gravità.
La docente in questione, ometteva di scrivere, nella dichiarazione personale, di essere “ figlia referente unica”, ma dichiarava che la propria madre art.3 comma 3 legge 104/92 era vedova, di essere l’unica figlia a convivere con la madre che assisteva in via esclusiva e continuativa come previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000, di essere l’unica figlia che aveva chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presentava la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
Queste tre condizioni per molti esperti di normativa scolastica e sindacalisti implicano in senso stretto che la docente in questione è figlia “referente unica”. Ma l’ufficio si ostinava a dire che mancando il termine “referente unica” la precedenza non poteva essere convalidata.
In un altro articolo normativo pubblicato il 30 giugno 2014 da La Tecnica della Scuola , si precisa “Chi è il figlio referente unico che si prende cura del genitore con 104”. Sulla base di questo articolo la docente a cui non era stata riconosciuta la precedenza come figlia referente unica, si rivolge al legale della Flc Cgil di Reggio Calabria, l’Avvocato Domenico Ruggero, e ricorre per via ordinaria al Giudice del Lavoro.
Il 24 gennaio 2019 arriva la sentenza n.67/2019 dove il giudice del Tribunale del Lavoro di Palmi (Reggio Calabria), la Dott.ssa Maria Antonietta Naso, definisce fondata la richiesta della docente e l’accoglie nella sua interezza.
L’Amministrazione abbandona la strada del considerare la precedenza non accoglibile per la mancanza del termine “referente unica” e sostiene il fatto che nella documentazione della mobilità manca la dichiarazione della sorella della docente dell’impossibilità oggettiva di potere assistere la madre.
Il giudice fa notare che avendo la docente dichiarato di essere l’unico figlio convivente con la madre disabile, l’esistenza di altri fratelli non poteva essere elemento ostativo, in quanto, dall’autodichiarazione della docente era desumibile che gli altri fratelli non convivevano con la madre disabile.
Il ricorso della docente è stato quindi accolto con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite ed è stato accertato il diritto della docente alla precedenza e al trasferimento nel comune di residenza.
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