La nostra testata aveva scritto più volte che le deleghe che il dirigente fa per essere coadiuvato dai suoi collaboratori non costituiscono l’affidamento a mansioni superiori e in nessun modo possono delegare responsabilità ruoli gerarchicamente superiori. Adesso a dirlo è, a chiare lettere, la Corte di Cassazione con la sentenza n.3408 pubblicata il 3 febbraio 2022.
Delega di compiti e non a ruoli superiori
L’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”.
L’art. 14, comma 22, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. relativo al personale scolastico”.
Dall’esame di tali norme emerge che il dirigente ha facoltà di delegare compiti ai suoi collaboratori e che il rilascio di tale delega non costituisce attribuzione di funzioni vicarie o superiori.