Nella composizione della commissione calabrese non esiste alcuna incompatibilità. Questa la sentenza definitiva della giustizia amministrativa nell’ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione sesta), ha rigettato il ricorso in appello di due candidate non idonee che sottoponevano all’ esame del Collegio la legittimità della procedura concorsuale. In particolare, le ricorrenti contestavano la presunta incompatibilità del presidente di Commissione, Antonio Viscomi. Questi, nel marzo 2011, rivestì il ruolo di direttore scientifico in un corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, a pagamento, indetto dall’Università degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro, ed aperto anche a vicari privi di qualifica dirigenziale. Mesi dopo, diversi vicari frequentati parteciparono al concorso, con esito positivo.
Il CdS, richiamando le cause di incompatibilità stabilite dall’art. 51 del C. p. C, ha chiarito che: “ Affinché sussista l’obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità. Nella fattispecie in esame – si legge nella sentenza- non sembra ricorrano, o quanto meno che siano concretamente dimostrate, tali condizioni. Non risulta, infatti, la sussistenza effettiva di una connessione tra il corso di perfezionamento e il concorso in esame tale che risulti da fare presumere in equivocamente l’esistenza di una tale relazione professionale di rilevanza economica. Ciò in quanto: il corso in contestazione è un corso non di formazione per la partecipazione al concorso in esame, ma è un corso di perfezionamento di trentasei ore (non sufficienti ai fini concorsuali), istituito con accordo del 16 dicembre 2010 intercorso tra l’Università degli studi della Calabria di intesa con l’Ufficio scolastico regionale nel rispetto delle modalità prefigurate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento); il corso di perfezionamento è stato indetto con bando del 5 gennaio 2011 mentre il concorso è stato indetto con bando del 13 luglio 2011. In quest’ottica, il pagamento della quota di iscrizione non assume rilevanza; non risulta che le tracce oggetto del concorso siano state oggetto di trattazione del corso, non essendo sufficiente affermare che la prima prova scritta abbia riguardato «l’argomento della governance» oggetto di trattazione nel corso, attesa l’ampiezza dell’argomento inserito, tra l’altro, in una traccia di più ampia formulazione”.
Secondo il Tribunale amministrativo di secondi grado, il corso non si è svolto “in modo tale da dar certezza che si possa essere creato un rapporto personale così intenso da indurre il commissario a violare le regole di imparzialità nella conduzione della prova orale. In mancanza di elementi probatori concreti – si legge- assume rilievo la circostanza che il prof. Viscomi ha svolto il ruolo di direttore, coadiuvato da un comitato scientifico, ma non ha svolto alcune delle dodici lezioni in programma”.
E anche qualora il prof. Viscomi avesse svolto qualche lezione, ciò non rappresenterebbe, per i magistrati , causa di astensione.
Infine, è stata giudicata legittima anche la posizione di un altro commissario, Vincenzo Multari, in quanto “non basta una mera ed ipotetica conoscenza personale conseguente al fatto di prestare attività lavorativa – con mansioni, peraltro, diverse – nell’ambito della stessa istituzione scolastica”.
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