Con la sentenza n. 166 del 12 giugno 2019 il Giudice del Lavoro di Teramo, dott.ssa Daniela Matalucci, rigetta l’appello del MIUR e conferma la sentenza in prima istanza con la condanna per comportamento antisindacale della dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale della provincia di Teramo.
La vicenda prende le mosse dall’a.s. 2018/2019 quando al rientro dalle ferie estive un docente di matematica, coordinatore della FGU- Gilda degli Insegnanti di Teramo, apprende dall’orario di servizio di essere stato collocato “a disposizione” anziché essere assegnato alle sue classi e alla sua materia di insegnamento, la A026 (ex A047).
Il nuovo impegno di servizio del docente consiste nell’essere saltuariamente impegnato come docente supplente dei colleghi temporaneamente assenti e, per le restanti ore, nel rimanere in attesa e inoperativo nella sala docenti dell’Istituto.
Alla comprensibile richiesta di chiarimenti alla dirigente scolastica presentata dal professore viene risposto che l’assegnazione alle ore di potenziamento (condizione che peraltro è stata formalmente e ufficialmente comunicata all’interessato solo nel mese di dicembre 2018, dopo 4 mesi dall’inizio dell’a.s.) era dovuta alla “necessità di garantire alle classi del biennio continuità didattica e successo formativo” viste le “assenze pressoché settimanali per motivi sindacali, motivi di famiglia e ferie e visti gli esiti negativi degli studenti a fine anno scolastico”.
Il professore di fronte a questa motivazione, assistito dall’avvocato Angelo Caporale del foro di Teramo, chiamava in causa la dirigente scolastica chiedendo in prima istanza al Giudice del lavoro di Teramo di “accertare il carattere antisindacale del comportamento posto in essere dal dirigente scolastico” (ricorso ex art. 28 legge 300/1970) e di “riassegnare il ricorrente alle funzioni di docente curricolare di matematica nella classe di concorso A026”.
Il docente contestava la motivazione con i dati: le assenze nell’a.s. 2017/2018 per motivi di famiglia erano state solamente di 4 giorni e la percentuale degli alunni con il debito a settembre nella sua materia era in linea con la media nazionale diffusa dal MIUR. Infine “non risultava adottato alcun formale provvedimento nei riguardi del docente” né da parte di colleghi, alunni o genitori vi era stata la benché minima rimostranza didattica.
Ricordava poi che i permessi per motivi sindacali nell’a.s. 2017/2018 ammontavano ad appena 10 giorni, di cui otto della durata giornaliera e due di una sola ora.
Per questo sosteneva che la collocazione “a disposizione” fosse “motivata esclusivamente in ragione dell’attività sindacale svolta” e che “lo svolgimento di attività sindacale o l’assunzione di posizioni di dirigenza all’interno di una organizzazione sindacale non possono costituire motivo per l’adozione di un provvedimento di sostanziale demansionamento, generando, in tal modo, oltre che una condotta discriminatoria nei confronti del docente, anche ripercussioni sull’attività sindacale e sull’azione dell’organizzazione sindacale”.
Il Giudice del lavoro di Teramo accoglieva il ricorso del docente e decretava il 15 gennaio 2019 “il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro, sottolineando, da un lato, i profili di illegittimità della condotta del dirigente scolastico a mezzo del quale il docente era stato collocato a disposizione, e dall’altro, rilevando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la configurazione di una condotta antisindacale”.
Il 29 gennaio 2019 il MIUR ha proposto opposizione alla pronuncia di prima istanza eccependo “la inammissibilità dell’azione esercitata in proprio dal docente” e “la insussistenza della condotta antisindacale”.
Nel dibattimento in appello l’avvocato Caporale ribadiva le ragioni formali e sostanziali del ricorso in prima istanza, sottolineando il fatto che l’atto amministrativo formale del collocamento sul posto di potenziamento fosse di ben 4 mesi successivo all’inizio dell’a.s. e del servizio “a disposizione” del professore.
Il Giudice del lavoro sentenziava il 12 giugno 2019 rigettando l’appello del MIUR e confermando la sentenza di prima istanza del 15 gennaio 2019 che condannava la dirigente scolastica per comportamento antisindacale, comprese le spese di giudizio.
Per quanto riguarda poi l’assegnazione tardiva ai posti di potenziamento del docente il Giudice d’appello contesta alla dirigente scolastica il mancato rispetto delle norme in vigore sia di quelle del testo unico 297/1994, che per la formazione delle classi, l’assegnazione ad esse dei docenti e la formulazione dell’orario dispone che siano rispettati i criteri deliberati degli organi collegiali, sia quelle della legge 107/2015 che, in particolare per il c. 79 e seguenti, “si assume applicabile anche al conferimento da parte del dirigente scolastico agli incarichi a docenti già in servizio nell’organico dell’autonomia”.
Infatti, la 107/2015 dispone che il dirigente scolastico formuli la proposta di incarico al docente anche tenendo conto delle candidature presentate dai medesimi. Il docente può optare tra più proposte ricevute e l’incarico si perfeziona con l’accettazione del docente.
Nel caso concreto quindi i giudice sottolinea nella motivazione come “la condotta con la quale il D.S. ha collocato di fatto il docente a disposizione per l’a.s. 2018/2019 sia contraria ai principi di correttezza e buona fede, essendo avvenuta senza alcuna previa comunicazione formale al docente, soprattutto in considerazione della lunga anzianità dallo stesso vantata, il quale, infatti sin dal 2004 è stato assegnatario di ore curricolari di insegnamento nella classe di abilitazione A026 Matematica dell’Istituto in oggetto”.
Rimane in conclusione da segnalare che la stessa dirigente ha perso un’altra causa simile proprio con la medesima organizzazione sindacale.
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