È una tappa fondamentale della giurisprudenza amministrativa italiana la Sentenza pubblicata nei giorni scorsi relativa al ricorso presentato dallo Studio Bongarzone & Zinzi contro la decisione del Ministero dell’Istruzione riguardo l’esclusione di insegnanti che avevano conseguito il titolo abilitativo per il sostegno in Romania.
Questa sentenza va ad accumularsi a molte altre che stanno consolidando e indirizzando in modo univoco la giurisprudenza rispetto alla scottante questione delle abilitazioni all’estero, non solo in Romania ma anche in Spagna e Moldavia.
Molti docenti, forti della direttiva europea n. 36 del 2005, recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, secondo la quale il titolo abilitativo conseguito in uno qualunque dei Paesi facenti parti della Comunità europea ha valenza legale anche in Italia, si abilitavano al sostegno in Romania. Successivamente, nel momento della richiesta di riconoscimento del titolo da parte dell’amministrazione competente, il Ministero per l’Istruzione italiano negava il riconoscimento rigettando sistematicamente le istanze, con conseguente esclusione dalle graduatorie per le supplenze dei candidati.
I ricorsi presentati dallo studio legale Bongarzone e Zinzi contro i molteplici provvedimenti di rigetto del Ministero dell’Istruzione sono stati vinti a tutti i livelli giurisdizionali amministrativi determinando il superamento dei blocchi ostativi imposti o avanzati dal MI.
La sentenza del Consiglio di Stato è una tappa fondamentale di questo lungo iter giurisdizionale amministrativo che attesta un fatto essenziale come commentato dagli avvocati B&Z: “il riconoscimento delle abilitazioni acquisite in un paese della UE non deve essere basato su una logica interpretativa bensì su fondamenti giurisprudenziali ormai pienamente strutturati”.
La Sentenza ha scardinato punto per punto tutte le motivazioni addotte dal Ministero dell’Istruzione. Negli ultimi 2 mesi le vittorie legali sono state numerosissime, dall’annullamento delle misure compensative imposte per le persone abilitate al sostegno in Romania, alla pronuncia del Tar del Lazio a decidere sulla nullità dell’algoritmo introdotto con il decreto legge n. 73 del 2021, art. 59, che produceva l’esclusione matematica di coloro che si erano abilitati all’estero.
Queste sentenze, sia di primo grado che di secondo, hanno permesso la reintegrazione dei docenti esclusi all’interno delle graduatorie di supplenze di riferimento.
Altre sentenze, anteriori a quelle del 2021, sono state fondamentali nel conseguimento di questa ultima vittoria riportata dallo studio B&Z. Nel 2020 alcune sentenze del Tar del Lazio (rispettivamente a maggio e luglio) affermano che il fatto da valutare non è dove si è abilitato un docente e il livello di integrazione tra i due Paesi (in questo caso Italia / Romania) quanto la durata complessiva del corso, la qualità e le competenze ottenute. La validità del titolo accademico dipende sostanzialmente dal fatto che l’università che rilascia l’abilitazione al sostegno sia accreditata nello Stato estero.
Queste e altre importanti sentenze si sono susseguite negli ultimi due anni a fronte di un contenzioso che ha avuto il suo inizio nel 2018 e indirizzano in maniera definitiva la giurisprudenza rispetto alla questione della validità del titolo sull’abilitazione al sostegno conseguito all’estero.
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