Di fronte a diritti inviolabili – sostiene il giudice veneto- sono irrilevanti altre motivazioni come” la limitatezza delle risorse personali e finanziarie disponibili”. E’ anche irrilevante ed ininfluente che il bimbo frequenti la scuola dell’ infanzia, non obbligatoria, perché la tutela rappresentata dalla normativa sopra richiamata non è limitata alla scuola dell’obbligo, ma si estende a tutti i presidi scolastici.
Per il giudice ” la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno per la durata richiesta configura un’evidentissima e grave lesione dei diritti del minore disabile di essere adeguatamente assistito e istruito dalle strutture scolastiche pubbliche, diritti che sono tutelati dal combinato disposto degli artt.2, 3, 2° comma, 34 e 38 della Costituzione, art.1 lett.A, B lett. D), 12.2.3,4 della L.104/92 (comma 2) oltre che dagli artt. 15 e 17 della Carta Sociale Europea”.
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