Home Personale Sentenza della Corte di Appello di Bari sulla validità del 2013 per...

Sentenza della Corte di Appello di Bari sulla validità del 2013 per la progressione di carriera, è utile ai fini di tutti i futuri scatti stipendiali

CONDIVIDI

Breaking News

March 22, 2025

  • Maestra su Onlyfans sospesa dall’impiego e dallo stipendio: condotta non in linea con l’impronta religiosa della scuola 
  • Manifestazione 15 marzo, Vecchioni: “Socrate, Hegel, Pirandello. La cultura è nostra, gli altri li hanno?”, è polemica 
  • Valditara: “Arresto in flagranza per chi aggredisce docenti in uno dei prossimi Consigli dei Ministri” 
  • Indicazioni Nazionali, 60 ore di latino in tutto: non serviranno neppure a leggere “La volpe e l’uva” o l'”Ave Maria” 

Anche dopo la sentenza della Cassazione sul riconoscimento della validità dell’anno 2013 ai fini degli scatti stipendiali, ottenuta a seguito di un’azione di ricorso dell’ufficio Legale Nazionale della Federazione Uil Scuola Rua, stanno arrivando altre sentenze da vari tribunali del lavoro che riconoscono la piena validità del 2013 per il calcolo dell’entrata di docenti e personale Ata nelle varie classi stipendiali. Particolarmente interessante è la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha respinto l’appello del Ministero dell’Istruzione e del Merito che si era opposto alla sentenza in primo grado del Tribunale del lavoro di Foggia, riguardante il riconoscimento del 2013 ai fini della progressione di carriera per ottenere gli scatti stipendiali di una docente .

Sentenza Corte d’appello di Bari

Una docente pugliese, seguita dall’ufficio legale della sede UIL Scuola Rua di Foggia, aveva ricorso al giudice del lavoro contro la mancata validità dell’anno 2013 per i futuri scatti stipendiali ottenuti con un anno di ritardo per effetto dell’applicazione DPR 122/2013. Tale ricorso in sede di primo grado ha prodotto, nel 2021, i suoi frutti con sentenza favorevole alla docente.

La Sentenza n. 822/2024 del 24-06-2024 della Corte d’Appello di Bari non accoglie quanto supposto dal MIM. Nell’opposzione il MIM precisava che l’art. 1 lett. b del DPR 122 del 2013, richiamando l’art. 9 comma 23 del D.L. n 78 del 2010, ha prorogato anche per l’anno 2013 il blocco delle progressioni economiche di carriera del comparto scuola, di modo che l’anno 2013 non è utile per le progressioni economiche della carriera, e questo sia per il personale a tempo determinato che per quello a tempo indeterminato, il giudice non avrebbe fatto buon governo di tale disposizione di legge, che esclude il riconoscimento ai fini economici del servizio prestato nell’anno 2013 sia per il personale scolastico assunto a tempo indeterminato sia per il personale scolastico a tempo indeterminato. Quindi, l’appellante chiede riformarsi la sentenza “escludendo il riconoscimento ai fini economici dell’anno 2013 per la ricostruzione della carriera“.

Il MIM porta avanti il concetto di “sterilizzazione del 2013” per giustificare la legittimità di non calcolare l’anno 2013 per gli scatti stipendiali futuri della docente ricorrente.

Per la Corte di Appello di Bari, la sterilizzazione economica dell’anno 2013 non può neanche astrattamente venire in rilievo in quanto il giudice non ha affatto condannato il Ministero al pagamento in favore della docente delle differenze economiche per l’anno 2013, solo che si consideri che le differenze retributive al cui versamento il Ministero è stato condannato sono quelle maturate nel quinquennio precedente, nei limiti della prescrizione, con evidente esclusione di quelle afferenti l’annualità del 2013.
In buona sostanza è stato legittimo il blocco delle somme economiche, che sono maturate nell’anno solare 2013, ma non è stato legittimo il blocco del 2013 nel processo della naturale progressione economica. Dunque piena valenza ai fini giuridici del 2013 nella ricostruzione della carriera e nessun blocco del 2013 nello sviluppo delle fasce stipendiali.