Una recentissima sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 14 febbraio 2023, dichiara l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione consistita nell’aver attribuito incarico annuale in favore di docenti inseriti nella medesima graduatoria, o in fascia inferiore, con punteggio inferiore rispetto al ricorrente per medesima classe di concorso. In buona sostanza il giudice sostiene che la rinuncia ad alcune preferenze, in fase di domanda per le supplenze, non può costituire esclusione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche da Gae e GPS, in convocazioni successive alla prima sulle preferenze espresse dall’aspirante escluso per non avere espresso tutte le preferenze dell’intera provincia.
L’incipit della sentenza
Il docente ricorrente, regolarmente inserito nella graduatoria di I fascia GPS per la classe di concorso A045 della provincia di Roma, all’atto della scelta delle 150 preferenze, non ha messo tutte le sedi o la maggior parte di esse, ma si è limitato, essendo anche in I fascia e con un punteggio alto, a scegliere le preferenze più vicine alla sua residenza o comunque più raggiungibili, utilizzando però le varie tipologie di contratto esprimibili. All’atto della prima convocazione, non essendo disponibili le preferenze espresse, ma solo sedi non espresse in domanda, il docente ricorrente è stato escluso dalle successive convocazioni in quanto alcune sedi non espresse in domanda dal ricorrente sono state assegnate ad aspiranti posizionati più in basso in graduatoria.
La suddetta esclusione del ricorrente ha determinato, nella convocazione successiva, l’impossibilità di essere assegnato su preferenza espressa e contemporaneamente ha definito l’assegnazione della supplenza ad un aspirante con punteggio inferiore e addirittura collocato in fascia inferiore della graduatoria.
Il Ministero dell’Istruzione eccepisce la mancata indicazione, tra le sedi scelte dal ricorrente, delle scuole ove erano presenti più posti disponibili e ha ribadito come, per l’Amministrazione, la mancata scelta delle stesse nella procedura informatizzata equivale a rinuncia alle sedi non espresse. Ne deriva come non venga quindi contesto dal Ministero il punteggio inferiore dei sopra indicati insegnanti, dai quali il ricorrente è stato scavalcato, ma al contrario l’amministrazione ribadisce la legittimità del proprio operato, ritenendo quindi che essedo rimasto insoddisfatto il ricorrente, al primo turno di nomina, per le sedi prescelte è stato considerato rinunciatario per le sedi realmente disponibili, ma da lui non indicate, mentre la scelta per le sedi da lui indicate è affidata all’algoritmo.
La legittimità del proprio operato, espressa in difesa dal Ministero dell’Istruzione, non ha trovato d’accordo il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, che nelle sei pagine della sentenza, accoglie totalmente i rilievi esposti dal ricorrente e dichiara, senza mezzi termini, l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione consistita nell’aver attribuito incarico annuale in favore di docenti inseriti nella medesima graduatoria, o in fascia inferiore, con punteggio inferiore rispetto al ricorrente per medesima classe di concorso.
Ordinanze ministeriali violano disciplina delle supplenze
Così come il Tribunale di Roma specifica che l’OM 60/2020, in diversi suoi articoli normativi, determina una violazione della disciplina delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. In particolare tra le violazioni più evidenti ci sarebbe proprio il fatto che la mancanza di alcune preferenze possa determinare l’esclusione dalle graduatorie e l’impossibilità di ricevere supplenza sulle preferenze espresse. Questa violazione è stata riproposta anche nel OM 112/2022 e, da quanto si apprende dai sindacati e dalle informative ricevute dal MIM, sarà riproposta anche per la scelta delle preferenze per l’anno scolastico 2023-2024.
MIM condannato alle spese e al risarcimento del danno
Nella sentenza n.1505/ 2023, emessa dal Tribunale di Roma il 14 febbraio 2023, il Ministero dell’Istruzione e del merito viene condannato alle spese giudiziarie, dovrà riconoscere in favore del ricorrente il punteggio utile alla posizione in graduatoria pari a 12 punti per l’a.s.2021/2022 e dovrà risarcire il ricorrente per il danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 8.10.2021 al 30.6.2022, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell’anno scolastico per cui è causa.