L’insistenza di alcuni dirigenti scolastici a sanzionare gli insegnanti sospendendoli dall’insegnamento con privazione dello stipendio sta costando al MIUR sia la credibilità sia diverse migliaia di euro. A comunicarlo è la Gilda degli insegnanti di Brescia che ci ha fornito una recentissima sentenza del Giudice del lavoro del tribunale di Brescia.
Sentenza del tribunale di Brescia
Anche l’ultima sentenza ( n.405 del 6 giugno 2019), in ordine di tempo, del Giudice del lavoro monocratico di Brescia, dott.ssa Silvia Mossi, si inserisce nella giurisprudenza consolidata dichiarando l’incompetenza del dirigente scolastico ad irrogare agli insegnanti la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio.
La vicenda si riferisce all’anno scolastico 2017/2018 quando il dirigente scolastico di un importante liceo cittadino contestava ad un’insegnante “atti non conformi alla responsabilità e alla correttezza inerenti la funzione”. Il fatto riguardava un incontro organizzato dall’insegnante con i genitori e gli alunni di una sua classe durante una sua l’ora di lezione per individuare insieme i possibili interventi al fine di colmare le lacune riscontrate nella preparazione degli alunni. La presunta “colpa” era aggravata dal non aver informato e coinvolto la presidenza in questa attività.
Il procedimento si concludeva, nonostante le spiegazioni fornite dall’insegnante, con la sanzione di due giorni di sospensione dall’insegnamento con privazione dello stipendio.
L’insegnante affidava all’avvocato Paolo Lombardi del foro di Brescia l’incarico di ricorrere davanti al Giudice del lavoro non solo perché riteneva la sanzione “illegittima per incompetenza del dirigente scolastico ad irrogarla”, ma anche nel merito della questione, dal momento che il provvedimento veniva ritenuto anche sotto tale aspetto del tutto illegittimo.
Il Giudice sentenziando “dichiara la nullità della sanzione disciplinare impugnata e condanna l’Amministrazione convenuta alla restituzione in favore della ricorrente della retribuzione eventualmente trattenuta” perché ritiene “fondata l’eccezione preliminare formulata dalla ricorrente di incompetenza del dirigente scolastico a irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione”.
Nelle motivazioni il Giudice spiega che, anche se il d.lgs. 165/2001 prevede la possibilità del dirigente scolastico di irrogare la sanzione della sospensione dall’insegnamento e dalla retribuzione fino a 10 giorni, l’art. 29 del CCNL 2016/2018 stabilisce, per il solo personale docente, che “nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1 rimane fermo quanto stabilito dal capo IV disciplina sezione I sanzioni disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994”.
Il Giudice sostiene che neppure le modifiche introdotte dal d.lgs. 75/2017 mettono in discussione il fatto che “il dirigente scolastico deve ritenersi attualmente competente a irrogare le sole sanzioni disciplinari della censura e dell’avvertimento scritto”.
In conclusione, sarebbe importante che il ministero ricordasse ai dirigenti scolastici quali sono le loro prerogative in materia di sanzioni così da evitare inutili e costosi contenziosi che non aiutano certo quel clima sereno di cui hanno bisogno gli insegnanti per garantire la qualità dell’insegnamento.