Una recentissima sentenza del 1° marzo 2017 vede rigettata la causa di mobbing richiesta da una docente contro la sua DS.
La docente aveva denunciato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Montebello Jonico in provincia di Reggio Calabria, intentando contro di lei una causa civile per mobbing. Una causa durata cinque lunghi anni. Il Tribunale del lavoro di Reggio Calabria ha reso pubblica la sentenza favorevole alla Dirigente scolastica, ingiustamente accusata dalla docente. Si tratta della sentenza n. 320/2017 pubblicata il 01/03/2017, dove il Giudice Monocratico rigetta l’istanza della docente che richiedeva, nel considerarsi vittima di mobbing da parte dell’ente datoriale, il risarcimento dei danni subiti nella misura complessiva di € 39.596,00 per danno biologico, € 9899,00 per danno morale, € 10.000,00 per danno esistenziale o da quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Molto soddisfatto dell’esito della sentenza è il legale della Ds, l’avv. Walter Porcino del foro di Reggio Calabria, che ha sottolineato il buon agire della sua cliente, sempre rivolto al bene della comunità scolastica e rispettoso del proprio ruolo.
Il giudice nella sua decisione ha fatto emergere che i fatti dedotti dalla docente non hanno dimostrato un loro carattere pretestuoso e non hanno provato alcun intento persecutorio della dirigente scolastica, anzi forniscono un quadro della personalità della ricorrente, che è incline ad assumere l’atteggiamento di chi si sente costantemente perseguitato e discriminato. In buona sostanza il giudice nella sentenza sottolinea il vittimismo della docente volto ad essere strumentalizzato per fare apparire il comportamento della dirigente discriminatorio.
Il giudice non ha ravvisato, dalle carte e dalle testimonianze, un atteggiamento mobbizzante da parte della dirigente scolastica, ma piuttosto una normale e fisiologica conflittualità di lavoro, che è ormai comune tra i docenti e i dirigenti scolastici quando si affrontano problemi attinenti all’attività didattica.
Nella sentenza il giudice dopo avere spiegato, attraverso la citazione di varie sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato, il significato preciso di “Mobbing”, stabilisce che alla luce di quanto premesso ed emerso, nel caso in questione non si ravvisa alcun comportamento mobbizzante da parte della Direttrice nei confronti dell’odierna ricorrente, di conseguenza, la domanda è infondata e non merita accoglimento.