Ho più volte ribadito con precedenti articoli che i giudici non leggono i testi di pedagogia, ma conoscono e interpretano il codice e le sentenze pregresse.
Da qui ne discende che essi non possono essere dei “rivoluzionari”. In altri termini i giudici si muovono sulla scia della continuità. Anche quando una sentenza può sembrare “di rottura”, rispetto a pronunciamenti pregressi.
A questa regola non sfugge la recente sentenza n° 21593/2017. Ne ho già parlato qualche giorno fa. Martedì 26 settembre il quotidiano “Italia Oggi” svela un particolare. Rimanda ad una presenza, non sempre conosciuta e tenuta in giusto conto dai docenti. Mi riferisco al Regolamento d’Istituto. In apertura dell’articolo si legge “se nel regolamento di istituto c’è scritto che i docenti dell’ultima ora devono vigilare all’uscita degli alunni da scuola, fino a quando questi salgano sullo scuolabus, la responsabilità dell’istituzione scolastica in caso di sinistri ed infortuni degli alunni sussiste anche nel caso in cui ciò avvenga al di fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico”.
Quindi nulla di nuovo sotto il sole!
E’ ribadito il carattere normativo del Regolamento d’Istituto. Il documento prevede diritti e doveri degli utenti della scuola e costituisce la traduzione locale delle norme contenute nelle leggi in generale e nei decreti emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi è possibile anche trovare protocolli e procedure non previsti dalla norma generale. Come si legge nel quotidiano economico “La suprema Corte è costante nel ritenere che al di fuori delle pertinenze degli edifici scolastici non sussista alcun obbligo di vigilanza. Tale orientamento è stato ribadito da ultimo con la sentenza n. 19158/2014” a meno che il Regolamento d’Istituto non preveda altre situazioni.
L’assenza di una procedura autorizza, la “solitudine” del minore? In altri termini è giustificato un vuoto normativo che preveda la presenza di situazioni – anche circoscritte in pochi minuti – dove il minore non è sorvegliato e controllato da un adulto. Assolutamente no!
Qui entra in gioco il Dirigente Scolastico, rappresentante legale dell’Istituto. Nello specifico egli ha l’obbligo di rendere pubblico un documento, dove sono esplicitate tutte le soluzioni organizzative finalizzate a rendere sicuri gli ambienti e a garantire la sorveglianza e la protezione del minore. Nel caso specifico egli può chiamare in causa anche i collaboratori scolastici. Il loro contratto di lavoro lo prevede.
In caso di inadempienza il Dirigente Scolastico incorre nella “Culpa in organizzando”. In sintesi in una responsabilità prodotta da carenze organizzative del servizio scolastico, anche in relazione all’entrata e uscita dei minori. In sede dibattimentale non possono essere avocati motivi legati ai vincoli di bilancio o a economie di spese (Cass.n. 6635/1998).
di Gianfranco Scialpi
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