Al Tribunale di Cosenza è stata depositata una sentenza, in cui viene annullata la sanzione disciplinare erogata da un DS ad un docente.
Si tratta della sentenza n. 2050/2016 pubblicata il 25/11/2016 presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, a seguito di un ricorso circostanziato e presentato il 24 giugno 2014 al giudice del lavoro della città bruzia, da parte dell’Avv. Valentina Ricca della Flc Cgil di Cosenza. In tale ricorso si chiedeva l’annullamento dell’atto con il quale, in data 13 dicembre 2013, il dirigente scolastico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza aveva irrogato la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto.
A tale ricorso si costituivano il Miur e il suddetto Ds, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, ritenendo doveroso l’incarico di coordinatore di classe affidato al ricorrente e la doverosità dell’azione disciplinare per mancata ottemperanza dell’ordine di servizio.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha ritenuto il ricorso presentato dal docente fondato e quindi lo ha accolto.
La parte ricorrente eccepisce, non soltanto che l’incarico di coordinatore non è obbligatorio e quindi la sua mancata ottemperanza non è sanzionabile, ma nel caso in specie la decadenza dell’azione disciplinare per mancato rispetto dei termini previsti dall’art.55 bis del D.lgs. 165/2001 come novellato dal D.lgs 150/2009. Infatti l’incarico di coordinatore fu fatto in data 16 settembre 2013, il rifiuto di tale incarico avvenne il 27 settembre 2013 e l’azione disciplinare venne erogata il 24 ottobre 2013 quando erano ormai decorsi i 20 giorni previsti dalla norma per erogare una sanzione disciplinare dal momento in cui il Ds era venuto a conoscenza della mancata ottemperanza dell’ordine di servizio.
Il giudice del lavoro avendo verificato che il ricorrente aveva messo a conoscenza il Ds della sua decisione di non accettare l’ordine di servizio di svolgere il ruolo di coordinatore di classe, con lettera scritta e protocollata, ben prima dei 20 giorni dall’attivazione della suddetta sanzione disciplinare, ha deciso di annullare, senza nemmeno entrare nel merito dello stesso ordine di servizio, la medesima sanzione.
Inoltre il giudice dichiara anche il difetto di legittimazione passiva del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza in persona del Ds, ai sensi della legge delega n.59/1997 (autonomia scolastica) e i successivi decreti attuativi.
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