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Sentenza mobilità, finisce l’odissea di una docente entrata in ruolo con la 107

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Arriva una sentenza sui trasferimenti dei docenti.  E’ stato accolto il ricorso di una docente calabrese che era stata trasferita in Umbria nonostante il diritto di precedenza per assistere il coniuge “momentaneamente” in stato di gravità. Il giudice ha precisato che, anche con un verbale rivedibile ma che certifica lo stato di gravità, esiste e persiste il diritto alla precedenza nella mobilità del coniuge che lo assiste.

Sentenza sulla mobilità di una docente

La docente era entrata in ruolo con la legge 107/2015, era riuscita a fare l’anno di prova in Calabria perchè aveva un contratto a tempo determinato stipulato per il 2015/2016. Poi con la mobilità annuale 2016/2017 il destino della docente si fa gravoso, finisce in Lombardia per poi avvicinarsi, si fa per dire, in Umbria con la mobilità 2017/2018. Proprio la mobilità 2017/2018 viene contestata dalla docente che, nonostante il diritto alla precedenza per assistere il coniuge, viene trasferita dalla Lombardia in Umbria. A darle ragione il Tribunale di Lamezia Terme, sezione Lavoro che ha accolto la richiesta avanzata dal legale della docente, l’avvocato Rosario Piccioni: accertato il diritto della docente alla precedenza per assistere il coniuge invalido “rivedibile” e dichiarato il diritto ad essere trasferita in una sede vicina alla propria residenza.

Aspetti tecnici della sentenza

La sentenza n.200/2020 del 14 luglio scorso, eseguita il 23 luglio 2020 dall’USR Calabria, rileva che la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione è l’elemento che connota la gravità della disabilità prevista dall’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, sicché non può aversi riconoscimento dello status di portatore di handicap grave se le patologie da cui il soggetto è affetto non lo rendano bisognoso di un’assistenza caratterizzata, appunto, dalla permanenza, oltre che dalla continuità e globalità.

Giova evidenziare, inoltre, che le ordinanze ministeriali succedutesi nel tempo disciplinano espressamente l’ipotesi in cui le persone con handicap siano in possesso di un verbale in cui sia prevista la rivedibilità, stabilendo che nelle more dell’effettuazione delle visite di revisione il soggetto conservi tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni.

Ne consegue, pertanto, che la prescrizione della rivedibilità e/o revisione contenuta nei verbali redatti dalla apposita Commissione medica non può privare il soggetto, già riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, dell’intervento assistenziale permanente di cui necessita nel lasso temporale che intercorre tra una visita medica e l’altra.

Ciò comporta, dal punto di vista del familiare che deve prestare tale tipo di assistenza, l’insorgere ed il permanere del diritto ad usufruire delle precedenze previste in materia di mobilità del personale scolastico, fatto salvo l’esito della visita di revisione.