Con le immissioni in ruolo 2020/2021, la nostra rivista, rispetto alla scelta della provincia per i riservisiti legge 68/99, aveva più volte chiarito che spetta la riserva del posto ma non la possibilità di precedere per la scelta della provincia. La precedenza invece si esercita per la scelta della sede, una volta assegnata la provincia per diritto di graduatoria. Adesso, in coerenza di questa tesi, arriva una chiarissima sentenza del tribunale del Lavoro di Reggio Calabria.
L’USR Calabria, diversamente da altri USR, ha concesso ad una riservista legge 68/99 non solo di entrare in ruolo scalando numerosi posti nella graduatoria del concorso straordinario 2018, ma anche di scegliere la provincia. Il metodo utilizzato dall’USR Calabria è stato contestato da altri candidati che hanno agito con ricorso d’urgenza per avere la rettifica dell’atto della scelta della provincia che non spetta al riservista.
Come abbiamo già detto in altri articoli, per quanto riguarda le nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ,art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7, non opera riguardo alla scelta della provincia.
Una recentissima sentenza, precisamente quella n.1407 del 7 luglio 2021, emessa dal Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, riguardo una docente immessa in ruolo nella classe di concorso A019 (Storia e filosofia) in provincia diversa da quella di residenza, specifica che la suddetta docente non poteva essere scavalcata per la scelta della provincia di immissione in ruolo da una docente riservista con punteggio inferiore. La docente danneggiata, seguita dall’avvocato Pietro Siviglia del foro di Reggio Calabria, decide di riccorrere al Tribunale del Lavoro del capoluogo reggino alla fine di agosto, in quanto la docente si trovava incaricata fino al 31 agosto al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria.
La docente ricorrente, neoassunta in ruolo, era stata assegnata nella provincia di Vibo Valentia, nonostante ci fossero posti liberi nella provincia di Reggio Calabria da lei indicata come prima scelta. I due posti di A019 della provincia di Reggio Calabria erano stati assegnati ad una docente con maggiore punteggio della ricorrente e ad un’altra docente con minore punteggio, ma che godeva della riserva del posto, ex legge 68/1999 con invalidità pari o superiore 46% . Proprio quest’ultima immissione in ruolo con scelta della provincia da parte di una docente riservista di un posto, veniva contestata dalla docente ricorrente. Si lamentava l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione nell’attribuire uno dei due posti della provincia di Reggio Calabria alla candidata posizionata in graduatoria regionale di merito molte posizioni dietro la ricorrente, in quanto in possesso di riserva del posto ex Legge 68/99.
La sentenza condanna l’Amministrazione riguardo l’assegnazione errata della provincia della ricorrente ed intima la medesima Amministrazione ad assegnare una delle sedi disponibili nella provincia di Reggio Calabria.
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