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Sentenza per supplenza mancata, Miur deve pagare tutti gli stipendi

Un dirigente scolastico di un Istituto Tecnico Superiore della provincia di Reggio Calabria sbaglia indirizzo di posta elettronica per la convocazione di una supplenza e, non ammettendo l’errore, fa condannare il Miur al pagamento di tutti gli stipendi persi dal docente, ma il docente ha comunque perso il diritto al punteggio.

Parti principali della Sentenza

Il docente aspirante supplente che non è stato correttamente convocato attraverso l’indirizzo di posta elettronica rilasciato per la chiamata dalle graduatorie di Istituto, è stato rappresentato dall’avv. Domenico Ruggiero della Flc Cgil di Reggio Calabria, che ha impostato il reclamo al Ds e poi, non vedendo accolta l’istanza di reclamo, il ricorso al giudice del lavoro.

Il Dirigente scolastico invece di convocare il docente per una supplenza annuale, attraverso la casella di posta elettronica rilasciata dall’aspirante alla supplenza all’atto della compilazione del modello B, ha inviato la convocazione all’indirizzo istituzionale presente su Istanze online ma non coincidente con il recapito scelto per le comunicazioni delle graduatorie di istituto di terza fascia.

In fase di opposizione al ricorso, il dirigente scolastico ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto.

Nessun difetto di legittimazione è stato accolto dal Giudice del lavoro del tribunale di Palmi (Reggio Calabria) in quanto la Cassazione 20521/2008 ha ritenuto che sussista la legittimazione passiva dell’Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto in quanto il riconoscimento del relativo diritto va operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro.

Del resto, è scritto nella sentenza, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica a norma della L. n. 59 del 1997, art. 21, sono compenetrate nell’Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 352 del 2001, art. 1, lett. b), che ha aggiunto al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, il comma 7 bis. il quale determina, in linea generale, l’applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 11 e, quindi, della persistente operatività del foro erariale (Cass. 12977/2004) derogata nelle controversie di lavoro per effetto dello speciale criterio di collegamento fissato nell’art. 413 c.p.c., comma 5.”(cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n.21276 del 2010).

Nella sentenza il giudice del lavoro del tribunale di Palmi ha scritto che il DM 62/2011 che indica puntualmente i criteri da seguire per la presa di servizio del personale docente non di ruolo. Ed invero, all’art. 11, rubricato “Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti”, individua quale procedura di convocazione degli insegnanti, quella mediate l’utilizzo della piattaforma “Vivifacile”, ed al punto 4, specifica che: … “ gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello B di scelta delle sedi sia il numero di telefono cellulare che l’indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC)…”

Dalla lettura letterale della norma, dunque, si evince che la comunicazione della supplenza da parte delle scuole debba essere fatta presso l’indirizzo indicato nel modello B, e non in quello utilizzato per la registrazione sul portale “Istanze Online”, come indicato dagli odierni resistenti; adempimento puntualmente assolto dal ricorrente (cfr con modello B allegato fascicolo parte ricorrente).

L’Amministrazione deve dunque essere condannata al risarcimento del danno che consiste nelle retribuzioni non godute, comprensivi di ratei di tredicesima e tfr, a causa della mancata conclusione del contratti Le stesse indicate dal ricorrente, e non contestate – se non genericamente – da parte resistente, sono pari all’importo di € 16.296,26 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, attesa la non operatività del divieto di cumulo, vista la natura risarcitoria del credito vantato.

Non appare, invece meritevole di accoglimento l’ulteriore domanda svolta dal docente leso dal diritto a svolgere la supplenza per l’errore del Dirigente scolastico, in relazione all’attribuzione dei punti che gli sarebbero spettati laddove avesse effettivamente svolto l’incarico di supplenza, atteso che gli stessi sono collegati all’effettiva prestazione resa e correlative esperienze e competenza maturate e non possono, dunque, essere riconosciuti a titolo risarcitorio

Lucio Ficara

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