Avevamo già seguito il caso di un docente trasferito in una scuola con più plessi in comuni diversi, ma con precedenza art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92 per assistere il padre gravemente malato. La DS pur essendoci la disponibilità della cattedra nel plesso del comune in cui risedeva il docente con il padre da accudire, decise di mandarlo nel plesso del comune più lontano dalla sede di assistenza. Dopo due anni, ma noi lo avevamo detto subito, la giustizia ha fatto il suo corso con una chiarissima sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione.
La Ds di un Istituto Comprensivo della provincia di Caltanisetta senza avere pubblicato il decreto di assegnazione dei docenti alle classi, ritiene opportuno avviare l’anno scolastico 2017-2018 con dei provvedimenti di carattere verbale e “temporanei”. Un docente di sostegno di ruolo ha dovuto cambiare più volte l’assegnazione delle classi, sempre con provvedimenti non ufficializzati da un decreto scritto. Al docente di sostegno, arrivato con domanda di trasferimento con precedenza legge 104/92 per assistere il padre gravemente malato, gli viene ordinato di prendere servizio in un altro plesso che si trova in altro Comune rispetto al plesso del comune di residenza dove tra le altre cose il docente assiste il genitore gravemente disabile.
In buona sostanza la Ds, che non ha mai fatto un decreto di assegnazione alle classi al docente fino a dicembre 2017, decise a due mesi di inizio delle lezioni di modificare l’assegnazione. Questo modo di agire è illegittimo perché non tiene conto del comma 1 dell’art.461 del d.lgs. 297/94 che espressamente dispone il divieto di spostare personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato.
È utile ricordare che la normativa dell’assegnazione dei docenti alle classi prevede che il Ds le disponga con un atto amministrativo ai sensi dell’art.396 del Testo Unico della scuola.
Inoltre la stessa Ds aveva già agito illegittimamente nei confronti del docente di sostegno in quanto non ha salvaguardato la sua posizione di docente trasferito ai sensi dell’at.13 del CCNI mobilità 2017/2018 e non ha tenuto in nessun conto la sua precedenza di assistenza, in qualità di figlio referente unico del genitore disabile residente nel comune della sede centrale dell’Istituto Comprensivo.
Infatti il docente di sostegno aveva diritto, essendoci la disponibilità del posto, ad avere assegnata la cattedra nel plesso del comune in cui assiste il genitore disabile. Questo diritto è previsto nel comma 7 art.3 del CCNI della mobilità 2017/2018. In tale norma è specificato che “ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13”.
La sentenza emessa il 18 giugno 2020 dal Tribunale del lavoro di Caltanissetta, rispecchia con precisione quanto da noi sollevato nel novembre 2017 con un articolo normativo sulla mobilità 2017-2018 e portato avanti con il ricorso dell’Avv. Dino Caudullo.
La scelta del Dirigente scolastico di far precedere la scelta della cattedra a docente con maggiore anzianità sia illegittima in quanto ha comportato la compressione del diritto del docente traferito con precedenza ad ottenere il luogo di lavoro più vicino alla residenza dell’assistito con handicap in situazione di gravità, di fatto vanificando l’utilità del trasferimento.
Tipicamente la prescelta ex art 33 cit. comporta una deroga ai criteri legati alla anzianità per tutelare interessi solidaristici di rango costituzionale.
In buona sostanza il giudice accerta il diritto del ricorrente all’assegnazione della cattedra interna su posto di sostegno presso la sede del comune in cui risedeva il padre bisognoso di assistenza, in quanto referente unico per l’assistenza al padre disabile grave per l’a.s. 2017/2018 e nei limiti della previsione di tale cattedra per gli anni scolastici successivi, rigetta il ricorso per la restante parte.
Condanna il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA alla refusione delle spese di lite sostenute dal docente.
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