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Sentenza su mobilità, trasferita da altra provincia una docente figlia referente unica

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Recentissima sentenza del Tribunale del lavoro di Termini Imerese (Palermo), del 20 novembre 2019, condanna il MIUR a trasferire una docente che fruiva del diritto ad assistere il genitore gravemente disabile come referente unica.

CCNI mobilità e sentenza del Giudice del lavoro

Ancora una volta, come già avevamo segnalato con una sentenza del giudice del lavoro di Cosenza, anche il giudice del lavoro del tribunale di Termini Imerese sostiene che esiste il diritto, garantito dalla legge 104/92 e dall’art.601 del d.lgs.297/94, del docente ad avere la precedenza in situazione di mobilità per assistere, in qualità di figlio referente unico, il genitore gravemente disabile ( ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92).

Per quanto emerso dal dibattimento, l’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022 non può negare la precedenza, per la mobilità interprovinciale, ai figli referenti unici che chiedono di assistere il genitore gravemente disabile.

La sentenza del Tribunale di Termini Imerese arriva a seguito di un ricorso impostato e portato avanti dall’avv.to Elisa Cianciolo, per difendere il diritto di una docente di scuola primaria a potere avere la precedenza nel trasferimento interprovinciale, dalla Toscana alla Sicilia, per assistenza al genitore in stato di gravità. La docente nonostante fosse figlia referente unica, non ha ottenuto il trasferimento interprovinciale a causa della mancata precedenza non prevista all’art.13 del CCNI mobilità 2019-2022.

Il CCNI mobilità del 6 marzo 2019 prevede, all’art.13, comma 1, punto IV, che la precedenza per i figli individuati come referenti unici e che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità sia limitata solo alla fase provinciale dei trasferimenti e non applicabile alla fase interprovinciale. La sentenza nel merito ha rilevato che nel settore scolastico, opera l’art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.

Sulla base di quanto esposto nella sentenza del Tribunale di Termini Imerese, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, non può non rilevarsi la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave.

Il giudice in accoglimento del ricorso accerta il diritto di parte ricorrente alla precedenza ex lege n. 104/1992 per il familiare affetto da handicap grave; per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca convenuto a trasferire la ricorrente in mobilità presso l’Ambito Territoriale indicato in domanda quale prima preferenza e ad assegnarle una sede in detto ambito territoriale.