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Sentenza Tar Calabria, illegittimo negare accesso agli atti riferito alla consultazione dell’organico di fatto per la fase della mobilità annuale

Come troppo spesso capita, l’organico di fatto può variare anche qualche giorno prima delle date fissate per la procedura delle utilizzazioni o assegnazioni provvisorie. Può capitare che qualche docente titolare venga comandato, all’ultimo momento, a svolgere altre mansioni agli uffici scolastici, oppure che il docente vada in congedo annuale per altro incarico. Insomma l’organico potrebbe variare e la scuola dovrebbe immediatamente segnalare la disponibilità delle cattedre per consentire una utilizzazione in più o un’assegnazione provvisoria in più. Queste situazioni sono molto diffuse in tutti gli ATP delle varie province di Italia e l’aggiornamento dell’organico di fatto, in vista della mobilità annuale dovrebbe essere eseguito giornalmente. Al riguardo c’è una interessante sentenza del TAR della Calabria dove si è rivolta una docente calabrese che chiedeva ad una scuola la segnalazione della disponibilità di una cattedra e invece di avere accesso agli atti e soddisfazione della consultazione dell’organico, ha ricevuto il diniego ed ha perso l’opportunità dell’assegnazione provvisoria.

Ricorso al TAR Calabria

La docente ricorrente, seguita dall’avv. Graziella Algieri, assumendo di essere prima nella graduatoria di mobilità per l’assegnazione provvisoria pubblicata dall’ambito territoriale scolastico di Cosenza, presentava istanza di accesso agli atti al fine di acquisire la pec contenente le dimissioni presentate da un docente titolare della medesima classe di concorso della ricorrente.
In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, l’istanza di accesso
risultava finalizzata ad acquisire la prova che le dimissioni presentate dal ricordato
docente risultavano antecedenti, e non successive, alle operazioni di mobilità, per
cui alla stessa spettava l’assegnazione della cattedra relativa alla materia di
riferimento, cattedra che risultava viceversa assegnata ad un supplente in virtù del fatto che la relativa disponibilità si sarebbe verificata in un momento successivo alle operazioni
di mobilità.

In buona sostanza la cattedra era disponibile giorni prima della mobilità annuale, il dirigente scolastico non ha segnalato la disponibilità del posto, quindi la docente prima in graduatoria alle assegnazioni provvisorie, non ha avuto assegnata la sede ed ha perso l’opportunità del ricongiungimento ai familiari.

Il ds non solo non ha ottemperato alla tempestiva segnalazione della variazione dell’organico di fatto, ma ha anche negato l’accesso agli atti alla docente ricorrente trincerandosi dietro la privacy e la tutela dei dati personali.

Illegittimo il diniego dell’accesso agli atti

Il diniego opposto dall’amministrazione scolastica intimata, è risultato pertanto
illegittimo, ed è stato annullato con affermazione del diritto della ricorrente ad
accedere alla predetta documentazione e quindi alla verifica dell’organico di fatto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, con sentenza N. 00030/2023 REG.RIC. del 29 dicembre 2023, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni intimate di rendere accessibile alla ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, le pec inerenti le dimissioni formalizzate dal docente titolare che lasciava libera la cattedra per la procedura delle assegnazioni provvisorie.

Lucio Ficara

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