Una recente sentenza del tribunale di Latina, torna a evidenziare che il calcolo degli anni di preruolo per la ricostruzione della carriera del personale Ata, vanno calcolati per intero. A ricorrere al tribunale è un collaboratore scolastico di un liceo scientifico della provincia di Latina che con oltre 11 anni di anzianità pre ruolo, vedeva riconoscersi, dalla sua scuola, solamente 8 anni di anzianità. L’esito di tale ricorso dà ragione totalmente al collaboratore scolastico, contro una difesa portata avanti dal dirigente scolastico di questo liceo scientifico.
Sintesi della sentenza di Latina
Sulla base di un articolato ricorso presentato al giudice del lavoro di Latina, per fare prevalere le normative europee rispetto a quanto previsto dalla legge italiana, riguardo il calcolo del riconoscimento degli anni preruolo ai fini della ricostruzione della carriera, il giudice pontino accoglie totalmente le richieste di un collaboratore scolastico che vuole che gli vengano riconosciuti 11 anni di progressione di carriera, piuttosto che gli 8 anni riconosciuti nel decreto successivo alla conferma in ruolo.
La direttiva europea prevale sulla legge italiana
Per comprendere il senso della sentenza del tribunale di Latina, bisogna specificare che la direttiva europea 1999/70 ha delle clausole molto chiare che sono inequivocabili:
- Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
- Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
- Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
- I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La chiarezza di questa clausola è impressionante e non lascia ombra di dubbio alcuno soprattutto per i precari della scuola.
La modifica principale dovuta all’applicazione della clausola 4 dell’allegato alla direttiva europea 1999/70, è il riconoscimento dell’anzianità di servizio svolto a tempo determinato alla stessa stregua dei lavoratori a tempo indeterminato. Poiché le condizioni di impiego dei lavoratori a tempo determinato non possono essere meno favorevoli dei lavoratori a tempo determinato, la differenza normativa tra precari e personale di ruolo deve essere eliminata dalla legislazione italiana che pone tale diversità proprio nel calcolo degli anni preruolo ai fini della ricostruzione della carriera.
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999, 1999/770/CE, prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Con riferimento alla suddetta clausola la Corte di Giustizia ha statuito che “nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola 4 dell’accordo quadro” (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, C-268/06). Secondo la Corte il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
Ricostruzione di carriera per immessi in ruolo 2023/2024
È utile sottolineare che con l’approvazione della legge n.103 del 10 agosto 2023 per gli insegnanti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo sia i fini giuridici che economici, senza limitazione ai soli primi quattro anni e con il congelamento di un terzo a partire.
Questo significa che ai fini del riconoscimento, giuridico ed economico per la ricostruzione carriera, si valuterà il servizio di insegnamento pre ruolo effettivamente prestato, mentre non trova più applicazione il criterio della validità dell’anno scolastico, ovvero il raggiungimento di un minimo di 180 giorni di servizio o il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.