Dopo l’Inps (vedi notizia) anche la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare alla quale sono allegate le tabelle da prendere a riferimento per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Perché l’erogazione dell’assegno non sia sospesa, è necessario presentare una nuova domanda riportante i dati reddituali del 2014 desunti dalla CU2015 o dai vari modelli di dichiarazione dei redditi. Quindi, consigliamo di presentarla il prima possibile, appena si è in possesso di questi dati. Se la si presenta in ritardo, si ha comunque diritto agli arretrati.
Si ricorda che il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nell’anno 2014 dal richiedente l’assegno e dalle altre persone componenti il nucleo:
Non costituiscono reddito ai fini dell’assegno nucleo familiare (e quindi non vanno considerati nemmeno tra i redditi esenti):
L’Assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70%del reddito complessivo del nucleo familiare.
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