Si è tenuta il 23 giugno l’udienza pubblica innanzi alla Corte Costituzionale in merito al giudizio di legittimità costituzionale sull’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
In particolare, secondo la formulazione dell’art.485 del Testo unico della scuola, non sarebbero valutabili ai fini della carriera (quindi sia ai fini della mobilità che della ricostruzione di carriera), in quanto non espressamente menzionati, i servizi di insegnamento prestati nella scuola paritaria.
Inizialmente alcuni tribunali e corti d’appello erano favorevoli alla valutabilità di detti servizi, sia ai fini della ricostruzione di carriera che ai fini della mobilità, ed altrettanti erano contrati; tuttavia, dopo l’intervento della Corte di Cassazione (con le sentenze n. 32386 e n. 33137 del 2019, e l’ordinanza n.25226 del 2020), la giurisprudenza di merito sembrava ormai essersi quasi del tutto adeguata alla posizione dei giudici di piazza Cavour.
Secondo la Corte di Cassazione infatti, sia ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti, sia ai fini delle operazioni di mobilità, “non è riconoscibile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello “status” giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali”.
Tuttavia, distanza di un anno dalle predette pronunce della Cassazione, la Corte d’Appello di Roma (con ordinanza del 9 novembre 2020) è andata in controtendenza.
I Giudici d’appello romani hanno infatti portato la norma in questione innanzi alla Corte costituzionale, sostenendone il contrasto con l’art.3 della Costituzione.
Giorno 23 si è tenuta l’udienza a Palazzo della Consulta, relatore Giuliano Amato, e si attende da un giorno all’altro il deposito della sentenza.
Solo dopo il parere della Corte Costituzionale si avrà quindi definitiva chiarezza circa la valutabilità, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, dei servizi prestati presso la scuola paritaria.
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