Vittoria schiacciante ottenuta presso la Corte d’Appello di Firenze sez. Lavoro, dallo studio legale dell’Avv. Angelo Tuozzo, in relazione al riconoscimento del servizio di leva svolto non in costanza di nomina. Orbene, il docente inserito in terza fascia d’Istituto otteneva una prima vittoria presso il Tribunale di Arezzo, con una sentenza del luglio 2013, il Ministero però, non demordeva e proponeva appello presso la Corte d’Appello di Firenze.
Proprio in queste ore si è pronunciato il collegio giudicante, il quale nel ritenere che l’ “Appello non ha ragionevoli probabilità di essere accolto…” lo ha dichiarato inammissibile.
Dunque, la Corte di Firenze, nel riprendere la giurisprudenza già espressa dalla Corte d’Appello di Ancona e dal Consiglio di Stato (n. 4028 e 4031 del 31/7/2009 e 9335/2010) senza emettere sentenza, ma con ordinanza ai sensi degli art. 436 e 348 bis e 348 ter c.p.c. ne ha statuito l’inammissibilità.
Ordinanza, questa, che farà di sicuro discutere moltissimo, (probabilmente la prima sul tema), anche perché da tempo si era in attesa di ulteriori provvedimenti favorevoli da svariate Corti d’Appello, ai fini del riconoscimento di un diritto sacrosanto nei confronti di quei docenti che pur avendo adempiuto all’obbligo di leva o al servizio civile sostitutivo, si vedono non riconosciuto alcun punteggio a differenza di chi invece tale obbligo lo ha svolto in costanza di nomina.
Del resto, la dichiarazione di inammissibilità parla molto chiaro riguardo alle pretese del Ministero, che in questo caso si è visto spegnere sul nascere, senza attendere nemmeno sentenza, ogni possibilità che la Corte d’Appello di Firenze potesse ribaltare le sorti giudiziarie già segnate dal Tribunale di Arezzo
Dunque, il collegio giudicante di Firenze, è profondamente convinto sulle ragioni esposte dal docente, che ha ritenuto che non vi fosse alcuna probabilità di accoglimento delle istanze del Ministero.
Sul punto è bene ribadire, che questo studio legale proprio in questi giorni, sta portando avanti lo scontro giudiziario per il riconoscimento del servizio di leva o di quello sostitutivo, svolto non in costanza di nomina, non solo se il docente è presente nelle graduatorie GAE, ma anche come nell’ipotesi in esame se inserito nella terza fascia d’Istituto, nonché nella seconda fascia d’Istituto.
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