Sembra essersi definitivamente risolto uno dei contenziosi storici del mondo della scuola, che per anni ha interessato soprattutto il personale precario, ovvero quello riguardante la valutabilità in graduatoria dei periodi di servizio militare o civile.
La prevalente giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa aveva, in precedenza riteneva valutabile nelle graduatorie del personale docente, il servizio militare ed il servizio sostitutivo civile purché prestati con il possesso del titolo di studio utile ai fini dell’accesso alla specifica graduatoria ed in costanza di nomina.
Sulla scorta della prima pronuncia del Tar del Lazio (sentenza n.6421/2008), con la quale era stata riconosciuta l’illegittimità di detta limitazione già imposta dallo stesso Ministero in seno all’allora vigente bando di aggiornamento delle graduatorie (D.D.G. 16.03.2007), si sono succedute numerose pronunce conformi, ed il Consiglio di Stato (ordinanze nn 4028, 4031, 4032 del 31/7/2009) aveva ormai pacificamente riconosciuto la valutabilità del servizio di leva, o del servizio civile sostitutivo, anche se non prestato in costanza di nomina.
L’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare nel 2010 ha tuttavia riaperto il fronte, spingendo il Ministero dell’Istruzione a dubitare nuovamente della valutabilità di detto servizio se prestato non in pendenza di rapporto di lavoro, confortato peraltro da un recente orientamento del Tar Lazio, secondo cui “soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie… che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro”.
Intervenendo nuovamente sulla materia, con la sentenza 35380 del 18 novembre, la Corte di cassazione ha tuttavia preso una posizione netta, chiarendo in via definitiva che il servizio di leva obbligatorio ed il servizio sostitutivo civile, nonché il servizio civile volontario devono essere sempre valutati, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego.
Secondo la Suprema Corte quindi, detti servizi sono sempre valutabili in graduatoria, anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego, alla sola condizione che gli stessi siano stati svolti dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento.
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