Fioccano le sentenze sul riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie. Stavolta la pronuncia arriva dal Tribunale dell’Aquila, che interviene in favore di una ricorrente che non aveva visto riconoscersi gli anni di lavoro presso una scuola paritaria ai fini delle operazioni di mobilità.
Il Giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da una docente di scuola dell’infanzia, che si era rivolta ai legali Braghini e Lancia, per rivendicare la valutazione di ben 15 anni svolti nella scuola paritaria, per un totale di 90 punti. Punteggio necessario per scavalcare nelle graduatorie diversi colleghi ad Avezzano, che invece hanno ottenuto il trasferimento desiderato.
Il ricorso è stato rigettato dal giudice che ha ricordato che “la L. 62 del 2000 ha affermato che il sistema nazionale di istruzione ‘…è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un servizio pubblico”.
Sull’ordinanza si legge inoltre che la “Circolare Ministeriale 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: ‘dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione’ e, altresì, ‘dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore’, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”, proprio a sostegno di queste tesi.
Il concetto dell’equiparazione del servizio svolto nelle scuole statali con quelle paritarie è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato, in una recente sentenza riportata in precedenza.
Secondo il Consiglio di Stato, che ribalta la posizione del tribunale amministrativo, infatti, “risulta impugnato un atto di macro-organizzazione ad efficacia generale e applicabile nell’intero territorio nazionale in base al quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti, mentre i singoli trasferimenti, avvenuti nell’ambito di un piano generale per la più corretta e razionale copertura di tutti i posti tuttora vacanti nell’organico delle varie istituzioni scolastiche, si pongono quali meri atti attuativi dell’impugnata ordinanza ministeriale, con conseguente configurabilità di correlative situazioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo”.
Quindi, l’importanza della pronuncia del Consiglio di Stato risiede nel fatto che, dopo numerose sentenze dei singoli tribunali, che hanno senza dubbio “fatto giurisprudenza”, arriva adesso un riconoscimento nazionale.
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Paritaria CDS COLL N. 06289 2017 REG.RIC.
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