Uno degli errori che talvolta viene rilevato nelle graduatorie interne d’Istituto o nei punteggi attribuiti ai docenti per la mobilità, è quello riferibile al raddoppio del punteggio di servizio prestato nelle piccole isole.
Di che errore si tratta? Per capirlo bene, bisogna chiarire che nella tabella valutazione titoli ai fini dei trasferimenti a domanda o d’ufficio, alla voce anzianità di servizio è previsto che per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole vale il raddoppio del punteggio. Quindi il docente che svolge il servizio di ruolo in una scuola ubicata in una piccola isola dovrebbe avere attribuiti 12 punti per ogni anno scolastico piuttosto che i canonici 6 punti.
Il raddoppio del punteggio è previsto anche per il servizio pre-ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole. Quindi il docente che ha svolto il servizio da precario in una piccola isola ha diritto al raddoppio del punteggio, quindi 6 punti piuttosto che 3.
Sull’attribuzione di questi raddoppi di punteggi esiste una condizione contrattuale, che se non riscontrata non dovrebbe dare diritto all’assegnazione del raddoppio del punteggio. Infatti la nota due alla tabella dei trasferimenti afferma che ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato – salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
Inoltre la nota 3, sempre riferita alle tabelle di valutazione dei titoli dei trasferimenti a domanda e d’ufficio. specifica che la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori Sicilia e Sardegna e che il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.
Quindi se un docente non ha svolto effettivamente il servizio, perché in aspettativa per motivi di studio o di famiglia, non ha alcun diritto a vedersi riconosciuto il raddoppio del punteggio.
Cosa diversa è se il docente non ha svolto effettivamente il servizio a causa di periodi di congedo retribuiti o anche non retribuiti, disciplinati dal Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151, in cui al Capo III si considerano il congedo di maternità, al Capo IV il congedo di paternità, al Capo V il congedo parentale, al Capo VII i congedi per la malattia del figlio che devono necessariamente essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Quindi a chi non tocca il raddoppio del punteggio per l’anno scolastico svolto in una piccola isola? Facciamo un esempio specifico. Un docente che nel 1998, prima dell’entrata in vigore della legge Turco sui congedi parentali, ha usufruito di lunghi periodi di aspettativa per motivi familiari, mentre aveva un contratto a tempo determinato o indeterminato in una piccola isola, come l’isola Della Maddalena, non avendo effettivamente svolto il servizio in piccola isola, se non per qualche settimana o mese, non ha alcun diritto di vedersi riconosciuto il raddoppio del punteggio.
Ma la domanda che vogliamo porre al Miur è un’altra: “Nell’era delle comunicazioni veloci e di internet ha ancora senso parlare di raddoppi di punteggi per servizi prestati nelle piccole isole?”
Qualche dubbio sorge spontaneo.
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