Perché lo Stato italiano si ostina a non riconoscere a pieno titolo, l’anzianità di servizio degli insegnanti precari ai fini giuridici ed economici? Eppure nella direttiva europea 1999/70 è scritto chiaramente, precisamente nella clausola 4, che per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Invece anche i contratti della scuola, non riconoscono gli stessi trattamenti al personale di ruolo rispetto a quello precario assunto a tempo determinato. Nei contratti di mobilità, per i trasferimenti, mobilità professionale e graduatorie interne d’istituto, il punteggio del servizio svolto da precario, e nello stesso ordine e grado di scuola, vale ancora metà del punteggio rispetto al docente di ruolo.
Non è questa una discriminazione? Non si tratta per caso di un’evidente infrazione della direttiva europea su citata?
A leggere una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Trieste sembrerebbe proprio di si. La sentenza del Tribunale di Trieste è la n.374 del 17 settembre 2014, dove una docente dopo avere vinto in primo grado gli viene riconosciuto, anche in appello, ai fini giuridici ed economici il servizio di 28 anni pre-ruolo. La docente in questione ha avuto riconosciuto ai fini giuridici ed economici tutto il servizio fatto dal 1980 al 2008. Questo riconoscimento dei 28 anni pre-ruolo potrebbe restituire di fatto, anche per le graduatorie interne d’istituto, la bellezza di 168 punti, piuttosto che i discriminatori 60 punti attuali.
Infatti finora, nel caso della docente ricorrente, il punteggio per gli anni pre–ruolo sono valsi 3 punti per i primi quattro anni e due per i restanti 24 anni, per un totale di 60 punti.
Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Trieste la docente in questione otterrà, come per gli anni di ruolo, 6 punti per ogni anno dei 28 passati con contratto a tempo indeterminato.
Forse sarebbe il caso che tutti i sindacati, come già fatto e richiesto dalla Flc-Cgil e la Gilda insegnanti in sede di rinnovo del rinnovo del contratto di mobilità, chiedano di equiparare il punteggio del pre-ruolo a quello di ruolo, uniformandoli tutti a 6 punti per ogni anno di servizio. Forse la sentenza del tribunale di Trieste potrebbe rappresentare lo sprone per intervenire anche sui contratti di mobilità evitando che si facciano discriminazioni tra servizio di ruolo e servizio svolto a tempo determinato.