L’art. 25 del CCNL 2006/2009, attribuisce ai docenti con contratto a tempo determinato il diritto di avvalersi della possibilità di sottoscrivere il suddetto contratto con rapporto di lavoro anche a tempo parziale; tale disposizione è stata ripresa dalla circolare ministeriale sulle supplenze del luglio 2023.
Ultimate le procedure per le immissioni in ruolo, la procedura attraverso il sistema informatizzato, prevede il conferimento dei relativi incarichi ai docenti che hanno presentato domanda entro il 31 luglio del 2023, sulla base delle disponibilità dei posti pubblicati dagli uffici scolastici territoriali.
I docenti, facenti parte delle graduatorie GAE, GPS e degli elenchi aggiuntivi, individuati quali aventi diritto al contratto a tempo determinato per i posti disponibili fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche hanno la possibilità di richiedere il part-time all’atto della sottoscrizione del contratto.
Il rapporto di lavoro part-time può coprire fino al massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo.
I criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro part-time nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno, sono determinati con un’O.M. del Ministro dell’istruzione e del merito. La stessa O.M. definisce le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale.
Il servizio part-time può essere svolto in modalità :
Orizzontale, distribuendo le ore di servizio su tutti i giorni della settimana;
Verticale distribuendo le ore di servizio solo su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno scolastico;
Mista con l’articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità Orizzontale e verticale.
Il docente supplente che sceglie la modalità di servizio part-time è escluso dalle attività aggiuntive d’insegnamento aventi carattere continuativo l’insegnante in part-time sarà escluso dalle attività aggiuntive d’insegnamento aventi carattere continuativo, né può usufruire dei benefici che comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
I docenti con contratto part-time orizzontale hanno diritto a un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre i docenti con contratto di lavoro part-time verticale hanno diritto a un numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno scolastico.
Il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa
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