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Servizio pre ruolo dei docenti, c’è una chiara sentenza della Corte di Giustizia europea che ne definisce illegittimo il suo calcolo

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In questi primi giorni di dicembre 2024, si decideranno le regole per la mobilità del triennio 2025-2028. L’oggetto della discussione è anche rivolto al rinnovo delle tabelle di valutazione dei titoli. Tra la valutazione dei titoli da modificare ci potrebbe essere anche quella dell’anzianità del servizio pre ruolo nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto. A tal proposito bisogna sapere che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-322/23, ha dichiarato illegittimo il metodo italiano di calcolo dell’anzianità di servizio pre-ruolo, evidenziando la discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.

Mobilità d’ufficio e servizio pre ruolo

Il vecchio contratto di mobilità 2019-2022, prorogato fino al 2024, prevedeva per la mobilità d’ufficio dei docenti un calcolo dell’anzianità dovuta al servizio pre ruolo, molto penalizzante rispetto alla valutazione del punteggio del servizio prestato con contratti a tempo indeterminato. In buona sostanza un docente con 6 anni di ruolo e 6 di pre ruolo, si vedeva riconosciuti 36 punti per i 6 anni di ruolo e solo 16 punti per i 6 anni di preruolo. Una penalizzazione di 20 punti che, secondo la Corte di Giustizia europea è ingiustificata e anche illegittima. Per cui nella mobilità d’ufficio e per la compilazione delle graduatorie interne di istituto dei docenti di ruolo, esiste un metodo di calcolo dell’anzianità del servizio pre ruolo considerato illegittimo dalla giustizia europea.

Contratto di mobilità e sentenza Corte Giustizia europea

Con la Sentenza 322/23 della Corte di Giustizia europea si stabilisce che è illegittimo il sistema, attualmente in vigore in Italia, del calcolo dell’anzianità del servizio pre-ruolo per i docenti entrati in ruolo, in quanto questo metodo di calcolo va a violare la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, che a sua volta vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori precari.

Se quindi è illegittimo il mancato riconoscimento integrale dell’anzianità pre-ruolo per i docenti a tempo indeterminato, è altrettanto illegittimo e discriminatorio valutare in modo ridotto i punteggi derivanti da tali servizi nelle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto e nelle procedure di mobilità d’ufficio.

Con la definizione del rinnovo triennale del CCNI mobilità 2025-2028, dopo che tale sentenza della Corte di Giustizia Europea è stata anche comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2024, sarà impossibile non dibattere sul fatto che l’anzianità del servizio pre ruolo dei docenti nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie di Istituto è attualmente calcolata con un metodo considerato illegittimo dalla giurisprudenza europea.

Attenderemo i prossimi giorni per vedere se il punteggio del servizio pre ruolo dei docenti resterà dimezzato per i primi 4 anni di contratti a tempo determinato e diminuito del 66% rispetto il punteggio dei docenti di ruolo negli anni di contratto a tempo determinato che eccedono i primi quattro.