Attualità

Servizio su sostegno senza titolo di specializzazione. E’ valutabile?

Negli ultimi anni, a causa della carenza di insegnanti muniti di titolo di specializzazione sul sostegno, accade sempre più spesso che vengano attribuite supplenze a docenti privi di tale titolo.

Tali servizi vengono generalmente valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Cosa accade al momento della ricostruzione di carriera?

E’ opportuno ricordare che non tutti i servizi preruolo vengono considerati all’atto della ricostruzione di carriera.

Non vengono infatti valutati tutti i periodi in cui il docente ha prestato un servizio inferiore ai 180 giorni in un anno scolastico[1], nonché i servizi prestati nelle scuole paritarie, servizi che vengono invece pacificamente riconosciuti nelle graduatorie per le supplenze.

Il servizio su sostegno senza titolo di specializzazione all’atto della ricostruzione di carriera.

In merito alla valutabilità di tale servizio si contrappongono due tesi.

Secondo il Ministero, poiché l’art. 325 del D. Lgs. n. 297/1994 prevede che il servizio su sostegno deve essere fornito da insegnanti forniti di apposito titolo di specializzazione, tale servizio non può essere riconosciuto, in quanto l’art.485 del D. Lgs. n. 297/1994 prevede il riconoscimento del solo servizio reso in possesso del titolo di studio richiesto.

Su questa linea, alcune sentenze del Giudice amministrativo (C.d.S. n. 13585/2014, C.d.S. n. 5243/2007, C.d.S. n. 3828/2006, C.d.S. n. 1840/2004, C.d.S. n. 973/2003).

La legge n. 124/1999.

L’art. 7, comma 2, della l. n. 124/1999 prevede che il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti in possesso del titolo di studio, è valido anche ai fini della ricostruzione di carriera.

Titolo di studio e titolo di specializzazione.

In realtà, l’art.485 del decreto legislativo n. 297/1994 vieta il riconoscimento del servizio prestato senza il titolo di studio e non senza il titolo di specializzazione.

Per la Corte di Cassazione, tale distinzione è ben chiara al Legislatore che ha infatti distinto (agli articoli 402 e 403 del citato Decreto), nel caso dei requisiti di ammissione ai concorsi,  tra titoli di studio (lauree o diplomi) e titolo di specializzazione sul sostegno.

La Corte, nel ritenere valutabile anche il servizio reso senza titolo di specializzazione, ha ricordato la “particolarità della funzione docente affidata all’insegnante di sostegno, il quale assume la contitolarità dell’intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti”.

Il servizio prestato prima dell’entrata in vigore della l.n.124/1999.

Per il Ministero, comunque, le disposizioni della l. n. 124/1999 troverebbero applicazione solo per i servizi resi dopo l’entrata in vigore di tale legge, richiamando appunto le decisioni del Giudice amministrativo prima citate. Anche tale interpretazione è stata ritenuta infondata dalla Corte di Cassazione, che ha escluso il carattere “innovativo” delle disposizioni citate, rilevando come in realtà le suddette disposizioni hanno “solo reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo” e sono pertanto applicabili anche ai servizi resi prima dell’entrata in vigore di tale legge (Corte di Cassazione n. 20035/2019)


[1] Ad eccezione del servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle lezioni, con partecipazione allo scrutinio finale.

Francesco Orecchioni

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