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Settima salvaguardia, esclusi i fruitori dei permessi legge 104/92. Vale solo il congedo biennale dei genitori

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L’Inps torna ad occuparsi della cd. “Settima salvaguardia” e fornisce alcuni chiarimenti che integrano la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016.

Con la suddetta circolare l’Istituto aveva fornito le prime indicazioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) riguardanti le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla c.d. Settima salvaguardia, nonché la modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.

Tra i chiarimenti forniti ora con la circolare n. 50 del 17 marzo 2016, l’Inps individua esattamente i destinatari della salvaguardia nell’ambito dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave.

 

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In particolare, a differenza di quanto statuito per tale categoria di lavoratori nelle precedenti salvaguardie (legge n. 124 del 2013 e legge n. 147 del 2014), questa volta l’accesso al beneficio è limitato ai genitori che, nel corso  dell’anno  2011,  erano in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs. 151 del 2001 (congedo, continuativo  o  frazionato,  non  superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.

Restano pertanto esclusi i soggetti che hanno fruito, nel corso del medesimo anno, di permessi ai sensi dell’articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104 e   successive modificazioni, i quali erano menzionati tra i beneficiari delle precedenti salvaguardie.

I lavoratori interessati possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.

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