Maggiore risparmio energetico e possibilità di continuare ad adottare la DAD, sembrerebbero essere questi i punti forti della proposta di adottare la settimana corta nelle scuole. Eppure l’idea originaria di ridurre a cinque giorni settimanali l’attività didattica, nella sua concezione, ha uno scopo differente.
Il motivo per cui è stata data la possibilità alle singole scuole di adottare la settimana corta, sta nella realizzazione di una struttura quanto più rispondente alle esigenze dell’ambiente e soprattutto di rispondere, in modo concreto, ai bisogni reali degli alunni.
L’art. 21 della legge 59/97, attribuisce alle scuole l’autonomia organizzativa con la quale è data la possibilità di realizzare alcune forme di flessibilità del servizio scolastico fra cui la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali.
La stessa autonomia didattica, finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale d’istruzione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere si sostanzia nella scelta libera e programmata di un’organizzazione rispettosa delle esigenze formative degli studenti.
Il DPR 275/99, nel regolamentare le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, attribuisce alle singole scuole, nell’esercizio dell’autonomia didattica il diritto di adottare qualsiasi forma di flessibilità ritenuta opportuna per regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline adeguandoli alle esigenze degli alunni e ai loro ritmi apprenditivi.
Per garantire le pari opportunità di successo formativo, la legge s’impegna a potenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso un’organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico.
La scuola, in quanto istituzione democratica, è gestita, dal punto di vista organizzativo, da organi collegiali che, nell’esplicitare il loro compito, assumono il potere deliberante in merito al funzionamento e all’organizzazione didattica più adeguati alle esigenze del territorio e degli alunni, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Nell’ambito del potere a esso assegnato, delibera in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi d’insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Ha il potere di deliberare sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola,oltre a procedere all’approvazione del Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti dopo aver fatto proprio la linea d’indirizzo del D. S.
I due organi collegiali secondo quando indicato dall’art.16 del DPR 275/99 agiscono in sinergia coordinati dalla figura del Dirigente scolastico il quale ha il dovere di assicurare la gestione unitaria dell’istituzione in quanto responsabile della gestione e dei risultati del servizio.
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